(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
                        Obiettivi e strumenti 
 
    1. Il sistema delle  relazioni  sindacali  e'  lo  strumento  per
costruire relazioni stabili tra enti e soggetti sindacali, improntate
alla   partecipazione   consapevole,   al   dialogo   costruttivo   e
trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti  ed
obblighi, nonche' alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. 
    2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: 
      si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico
delle amministrazioni a vantaggio degli utenti e  dei  cittadini  con
gli interessi dei lavoratori; 
      si migliora la qualita' delle decisioni assunte; 
      si sostengono la crescita professionale e  l'aggiornamento  del
personale, nonche' i  processi  di  innovazione  organizzativa  e  di
riforma della pubblica amministrazione. 
    3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilita'  dei  datori
di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le  relazioni  sindacali
si articolano nei seguenti modelli relazionali: 
      a) partecipazione; 
      b) contrattazione integrativa, anche di  livello  territoriale,
con la partecipazione di piu' enti, secondo la disciplina dell'art. 9
(contrattazione territoriale). 
    4.  La  partecipazione  e'  finalizzata   ad   instaurare   forme
costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni  di  valenza
generale degli enti, in materia di organizzazione o  aventi  riflessi
sul rapporto  di  lavoro  ovvero  a  garantire  adeguati  diritti  di
informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: 
      informazione; 
      confronto; 
      organismi paritetici di partecipazione. 
    5. La contrattazione integrativa e' finalizzata alla stipulazione
di contratti che obbligano reciprocamente le parti. Le  clausole  dei
contratti  integrativi  sottoscritti  possono   essere   oggetto   di
successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle
parti. L'eventuale accordo di  interpretazione  autentica,  stipulato
con  le  procedure  di  cui  all'art.  8  (Contrattazione  collettiva
integrativa: tempi e procedure), sostituisce la clausola controversa,
sin dall'inizio della vigenza del contratto integrativo. 
    6. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica,  un  Osservatorio  a   composizione
paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalita' con cui
ciascun ente  adotta  gli  atti  adottati  unilateralmente  ai  sensi
dell'art.  40,  comma  3-ter,  decreto   legislativo   n.   165/2001.
L'osservatorio verifica altresi' che tali  atti  siano  adeguatamente
motivati  in   ordine   alla   sussistenza   del   pregiudizio   alla
funzionalita' dell'azione amministrativa. Ai componenti non  spettano
compensi,  gettoni,  emolumenti,  indennita'  o  rimborsi  di   spese
comunque denominati. L'Osservatorio di cui al presente comma e' anche
sede di confronto su temi contrattuali  che  assumano  una  rilevanza
generale, anche al  fine  di  prevenire  il  rischio  di  contenziosi
generalizzati. 
    7. Le clausole del presente  titolo  sostituiscono  integralmente
tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste  nei
precedenti CCNL, le quali sono pertanto disapplicate.