(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
                            Informazione 
 
    1. L'informazione e' il presupposto  per  il  corretto  esercizio
delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. 
    2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti
dalle disposizioni di legge vigenti,  l'informazione  consiste  nella
trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'ente,  ai
soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza
della questione trattata e di esaminarla. 
    3. L'informazione deve essere data nei  tempi,  nei  modi  e  nei
contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all'art.  7,
comma 2 di procedere a una valutazione  approfondita  del  potenziale
impatto  delle  misure  da  adottare  ed  esprimere  osservazioni   e
proposte. 
    4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le  quali  i
successivi articoli 5 e 7 prevedano il confronto o la  contrattazione
integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.