(Allegato-art. 5)
                               Art. 5. 
                              Confronto 
 
    1. Il confronto e' la modalita' attraverso la quale  si  instaura
un dialogo approfondito sulle  materie  rimesse  a  tale  livello  di
relazione, al  fine  di  consentire  ai  soggetti  sindacali  di  cui
all'art.  7,  comma  2  di  esprimere  valutazioni  esaustive  e   di
partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'ente
intende adottare. 
    2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai  soggetti  sindacali
degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalita'
previste per la informazione.  A  seguito  della  trasmissione  delle
informazioni, ente e soggetti sindacali si  incontrano  se,  entro  5
giorni dall'informazione, il confronto e' richiesto da questi ultimi.
L'incontro puo'  anche  essere  proposto  dall'ente,  contestualmente
all'invio dell'informazione. Il periodo durante il quale si  svolgono
gli incontri non puo' essere superiore a trenta  giorni.  Al  termine
del confronto, e' redatta una sintesi dei lavori  e  delle  posizioni
emerse. 
    3. Sono oggetto di confronto, con i  soggetti  sindacali  di  cui
all'art. 7, comma 2: 
      a) l'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro; 
      b)  i  criteri  generali  dei  sistemi  di  valutazione   della
performance; 
      c) l'individuazione dei profili professionali; 
      d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di
posizione organizzativa; 
      e) i criteri per la graduazione delle posizioni  organizzative,
ai fini dell'attribuzione della relativa indennita'; 
      f) il trasferimento o il conferimento  di  attivita'  ad  altri
soggetti, pubblici o privati,  ai  sensi  dell'art.  31  del  decreto
legislativo n. 165/2001; 
      g) la verifica delle  facolta'  di  implementazione  del  Fondo
risorse decentrate in relazione a quanto previsto dall'art. 15, comma
7; 
      h) i criteri generali di priorita' per la mobilita' tra sedi di
lavoro dell'amministrazione; 
      i) negli enti con meno di 300  dipendenti,  linee  generali  di
riferimento per la pianificazione delle attivita' formative.