(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
               Organismo paritetico per l'innovazione 
 
    1. L'organismo paritetico per l'innovazione realizza, negli  enti
con piu' di 300 dipendenti, una modalita' relazionale finalizzata  al
coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni  sindacali  di  cui
all'art. 7, comma  2,  lettera  b),  su  tutto  cio'  che  abbia  una
dimensione  progettuale,  complessa  e  sperimentale,  di   carattere
organizzativo dell'ente. Le province possono  costituire  l'organismo
in forma associata, sulla base di protocolli di intesa tra  gli  enti
interessati  e  le  organizzazioni  sindacali  di  cui   al   periodo
precedente. 
    2. L'organismo di cui al presente articolo e' la sede in  cui  si
attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti  di
organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi -  anche  con
riferimento  alle  politiche  formative,  al  lavoro  agile  ed  alla
conciliazione dei tempi di vita e di lavoro - al  fine  di  formulare
proposte  all'ente  o  alle  parti  negoziali  della   contrattazione
integrativa. 
    3. L'organismo paritetico per l'innovazione: 
      a) ha composizione paritetica ed e' formato  da  un  componente
designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di cui  all'art.
7, comma 2, lettera b), nonche' da una rappresentanza dell'ente,  con
rilevanza pari alla componente sindacale; 
      b)  si  riunisce  almeno  due   volte   l'anno   e,   comunque,
ogniqualvolta  l'ente  manifesti  un'intenzione   di   progettualita'
organizzativa  innovativa,  complessa,  per  modalita'  e  tempi   di
attuazione, e sperimentale; 
      c) puo' trasmettere  proprie  proposte  progettuali,  all'esito
dell'analisi   di   fattibilita',   alle   parti   negoziali    della
contrattazione  integrativa,   sulle   materie   di   competenza   di
quest'ultima, o all'ente; 
      d)  puo'  adottare  un  regolamento  che   ne   disciplini   il
funzionamento; 
      e)  puo'  svolgere  analisi,  indagini  e   studi,   anche   in
riferimento a quanto previsto dall'art. 70. 
    4. All'organismo di  cui  al  presente  articolo  possono  essere
inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di  cui
all'art. 7, comma 2, lettera b) o da gruppi di  lavoratori.  In  tali
casi, l'organismo  paritetico  si  esprime  sulla  loro  fattibilita'
secondo quanto previsto al comma 3, lettera c). 
    5.   Costituiscono   oggetto   di    informazione,    nell'ambito
dell'organismo  di  cui   al   presente   articolo,   gli   andamenti
occupazionali, anche di personale con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
parziale, i dati sulle ore di lavoro  straordinario  e  supplementare
del personale  a  tempo  parziale,  i  dati  sui  contratti  a  tempo
determinato,  i  dati  sui  contratti  di  somministrazione  a  tempo
determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all'art. 70.