(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
                Contrattazione collettiva integrativa 
                       di livello territoriale 
 
    1. La contrattazione integrativa puo' svolgersi anche  a  livello
territoriale  sulla  base  di  protocolli  di  intesa  tra  gli  enti
interessati e le organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del
presente contratto. L'iniziativa puo' essere assunta, oltreche' dalle
associazioni nazionali rappresentative degli enti  del  comparto,  da
ciascuno dei soggetti titolari della contrattazione integrativa,  ivi
compresa l'Unione  dei  comuni  nei  confronti  dei  comuni  ad  essa
aderenti e delle parti sindacali. 
    2. I protocolli devono precisare: 
      a)  la  composizione  della  delegazione  trattante  di   parte
pubblica; 
      b) la composizione della delegazione sindacale,  prevedendo  la
partecipazione di rappresentanti  territoriali  delle  organizzazioni
sindacali di cui all'art. 7, comma 2, lettera b),  nonche'  forme  di
rappresentanza delle RSU di ciascun ente aderente; 
      c) la procedura per la autorizzazione alla  sottoscrizione  del
contratto  decentrato  integrativo  territoriale,  ivi  compreso   il
controllo di cui all'art. 8; 
      d) gli eventuali adattamenti per consentire alle rappresentanze
sindacali la corretta fruizione delle tutele e dei permessi. 
    3. Gli enti che aderiscono  ai  protocolli  definiscono,  in  una
apposita intesa, secondo i rispettivi ordinamenti,  le  modalita'  di
partecipazione  alla  contrattazione  di  livello  territoriale,  con
riferimento ad aspetti quali  la  formulazione  degli  indirizzi,  le
materie o gli eventuali aspetti specifici che si  intendono  comunque
riservare alla contrattazione presso ciascun  ente,  la  composizione
della delegazione  datoriale,  il  finanziamento  degli  oneri  della
contrattazione a carico dei rispetti fondi e bilanci. 
    4. Alla contrattazione territoriale si  applica  comunque  quanto
previsto dall'art. 8.