Art. 10.
Clausole di raffreddamento
1. Il sistema delle relazioni sindacali e' improntato a principi
di responsabilita', correttezza, buona fede e trasparenza dei
comportamenti ed e' orientato alla prevenzione dei conflitti.
2. Nel rispetto dei suddetti principi, entro il primo mese del
negoziato relativo alla contrattazione integrativa le parti non
assumono iniziative unilaterali ne' procedono ad azioni dirette;
compiono, inoltre, ogni ragionevole sforzo per raggiungere l'accordo
nelle materie demandate.
3. Analogamente, durante il periodo in cui si svolge il confronto
le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto
dello stesso.