Art. 4.
Informazione
1. L'informazione e' il presupposto per il corretto esercizio
delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti.
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti
dalle disposizioni di legge vigenti, l'informazione consiste nella
trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'Azienda o
Ente, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere
conoscenza della questione trattata e di esaminarla.
3. L'informazione deve essere data nei tempi, nei modi e nei
contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 8,
comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie)
di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto
delle misure da assumere, prima della loro definitiva adozione, ed
esprimere osservazioni e proposte.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i
successivi articoli 5 (Confronto), 6 (Confronto regionale) e 8
(Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) prevedano
il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto
per la loro attivazione.