Art. 5.
Confronto
1. Il confronto e' la modalita' attraverso la quale si instaura
un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di
relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui
all'art. 8, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti
e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare
costruttivamente alla definizione delle misure che l'Azienda o Ente
intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali
degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalita'
previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle
informazioni, l'Azienda o Ente e i soggetti sindacali si incontrano
se, entro 5 giorni dall'informazione, il confronto e' richiesto da
questi ultimi. L'incontro puo' anche essere proposto dall'Azienda o
Ente contestualmente all'invio dell'informazione. Il periodo durante
il quale si svolgono gli incontri non puo' essere superiore a trenta
giorni. Al termine del confronto, e' redatta una sintesi dei lavori e
delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto, con i soggetti sindacali di cui al
comma 3 dell'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti
e materie):
a) criteri generali relativi all'articolazione dell'orario di
lavoro;
b) i criteri generali di priorita' per la mobilita' tra sedi di
lavoro dell'Azienda o Ente o tra Aziende ed Enti, nei casi di
utilizzazione del personale, nell'ambito di processi associativi;
c) i criteri generali dei sistemi di valutazione della
performance;
d) i criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi di
funzione;
e) i criteri per la graduazione degli incarichi di funzione, ai
fini dell'attribuzione della relativa indennita';
f) il trasferimento o il conferimento di attivita' ad altri
soggetti, pubblici o privati, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.
165/2001;
g) le misure concernenti la salute e sicurezza sul lavoro;
h) criteri generali di programmazione dei servizi di pronta
disponibilita'.