Art. 6.
Confronto regionale
1. Ferma rimanendo l'autonomia contrattuale delle Aziende ed Enti
nel rispetto dell'art. 40 del D.lgs. n. 165 del 2001, le Regioni
entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto,
previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie dello
stesso, possono emanare linee generali di indirizzo per lo
svolgimento della contrattazione integrativa, nelle seguenti materie
relative:
a) all'utilizzo delle risorse aggiuntive regionali di cui
all'art. 81, comma 4 lett. a) (Fondo premialita' e fasce) e, in
particolare, a quelle destinate all'istituto della produttivita' che
dovra' essere sempre piu' orientata ai risultati in conformita' degli
obiettivi aziendali e regionali;
b) alle metodologie di utilizzo da parte delle Aziende ed Enti
di una quota dei minori oneri derivanti dalla riduzione stabile della
dotazione organica del personale di cui all'art. 39, comma 4 del CCNL
7 aprile 1999 (Finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni
organizzative, della parte comune dell'ex indennita' di
qualificazione professionale e dell'indennita' professionale
specifica);
c) alla modalita' di incremento dei fondi in caso di aumento
della dotazione organica del personale o dei servizi anche ad
invarianza del numero complessivo di essa di cui all'art. 39, comma 8
del CCNL 7 aprile 1999 (Finanziamento delle fasce retributive, delle
posizioni organizzative, della parte comune dell'ex indennita' di
qualificazione professionale e dell'indennita' professionale
specifica);
d) alle linee di indirizzo in materia di prestazioni aggiuntive
del personale.
2 Nei processi di riorganizzazione o riordino che prevedano
modifiche degli ambiti aziendali il tavolo di confronto di cui al
presente articolo trattera' le seguenti materie:
a) criteri di scorporo o aggregazione dei fondi nei casi di
modifica degli ambiti aziendali;
b) criteri generali relativi ai processi di mobilita' e
riassegnazione del personale.
3. Con riferimento al comma 1, lettere b) e c) rimangono,
comunque, ferme tutte le disposizioni contrattuali previste per la
formazione dei fondi di cui agli artt. 80 (Fondo condizioni di lavoro
e incarichi) e 81 (Fondo premialita' e fasce), nonche' le modalita'
di incremento ivi stabilite.
4. Ferma rimanendo l'autonomia aziendale il confronto in sede
regionale valutera', sotto il profilo delle diverse implicazioni
normativo-contrattuali, le problematiche connesse al lavoro precario
e ai processi di stabilizzazione, tenuto conto della garanzia di
continuita' nell'erogazione dei LEA, anche in relazione alla scadenza
dei contratti a termine.