Art. 7.
Organismo paritetico per l'innovazione
1. L'organismo paritetico per l'innovazione realizza una
modalita' relazionale consultiva finalizzata al coinvolgimento
partecipativo delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 8, comma
3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) su
tutto cio' che abbia una dimensione progettuale, complessa e
sperimentale, di carattere organizzativo dell'Azienda o Ente.
2. L'organismo di cui al presente articolo e' la sede in cui si
attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di
organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione
della legalita', della qualita' del lavoro e del benessere
organizzativo - anche con riferimento alle politiche e ai piani di
formazione, al lavoro agile ed alla conciliazione dei tempi di vita e
di lavoro - al fine di formulare proposte all'Azienda o Ente o alle
parti negoziali della contrattazione integrativa.
3. L'organismo paritetico per l'innovazione:
a) ha composizione paritetica ed e' formato da un componente
designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali di cui all'art.
8, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e
materie), nonche' da una rappresentanza dell'Azienda o Ente, con
rilevanza pari alla componente sindacale;
b) si riunisce almeno due volte l'anno e, comunque,
ogniqualvolta l'Azienda o Ente manifesti un'intenzione di
progettualita' organizzativa innovativa, complessa, per modalita' e
tempi di attuazione, e sperimentale;
c) puo' trasmettere proprie proposte progettuali, all'esito
dell'analisi di fattibilita', alle parti negoziali della
contrattazione integrativa, sulle materie di competenza di
quest'ultima, o all'Azienda o Ente;
d) puo' adottare un regolamento che ne disciplini il
funzionamento;
e) puo' svolgere analisi, indagini e studi, anche in
riferimento a quanto previsto dall'art. 83 (Misure per disincentivare
elevati tassi di assenza del personale).
4. All'organismo di cui al presente articolo possono essere
inoltrati progetti e programmi dalle organizzazioni sindacali di cui
all'art. 8, comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti
e materie) o da gruppi di lavoratori. In tali casi, l'organismo
paritetico si esprime sulla loro fattibilita' secondo quanto previsto
al comma 3, lett. c).
5. Costituiscono inoltre oggetto di informazione, con cadenza
semestrale, nell'ambito dell'organismo di cui al presente articolo,
gli andamenti occupazionali, i dati sui contratti a tempo
determinato, i dati sui contratti di somministrazione a tempo
determinato, i dati sulle assenze di personale di cui all'art. 83
(Misure per disincentivare elevati tassi di assenza del personale).