Art. 5. Attivita' consentite 1. Nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone» e delle sue finalita' istitutive, in deroga a quanto disposto all'articolo 5 del decreto istitutivo, sono consentite: +-------------------+-----------------------------------+ |Zona A di riserva |a) le attivita' di soccorso e | |integrale |sorveglianza; | | +-----------------------------------+ | |b) le attivita' di servizio svolte | | |per conto del soggetto gestore; | | +-----------------------------------+ | |c) le attivita' di ricerca | | |scientifica debitamente autorizzate| | |dal soggetto gestore dell'area | | |marina protetta; | +-------------------+-----------------------------------+ |Zona B di riserva |a) le attivita' consentite | |generale |in Zona A | | +-----------------------------------+ | |b) la balneazione; | | +-----------------------------------+ | |c) la navigazione, esclusivamente | | |in assetto dislocante, a velocita' | | |non superiore a 5 nodi, entro la | | |distanza di 300 metri dalla costa, | | |e a velocita' non superiore a 10 | | |nodi, entro la fascia di mare | | |compresa tra i 300 metri e i 600 | | |metri di distanza dalla costa; | | +-----------------------------------+ | |d) l'accesso, alle unita' a vela, a| | |remi, a pedali o con propulsore | | |elettrico; | | +-----------------------------------+ | |e) l'accesso, ai natanti, ad | | |eccezione delle moto d'acqua o | | |acquascooter e mezzi similari, e | | |alle imbarcazioni in linea con i | | |requisiti di eco-compatibilita' di | | |cui al comma 2; | | +-----------------------------------+ | |f) l'accesso, alle imbarcazioni che| | |non sono in linea con i requisiti | | |di eco-compatibilita' di cui al | | |comma 2, per dodici mesi a | | |decorrere dalla data di | | |pubblicazione del presente | | |Regolamento; | | +-----------------------------------+ | |g) l'accesso, alle unita' nautiche | | |adibite al trasporto passeggeri e | | |alle visite guidate, autorizzate | | |dal soggetto gestore; | | +-----------------------------------+ | |h) l'ormeggio, ai natanti e alle | | |imbarcazioni, in siti individuati | | |dal soggetto gestore mediante | | |appositi campi boe, posizionati | | |compatibilmente con l'esigenza di | | |tutela dei fondali; | | +-----------------------------------+ | |i) l'ancoraggio ai natanti e alle | | |imbarcazioni, al di fuori delle | | |aree particolarmente sensibili, | | |individuate e segnalate dal | | |soggetto gestore, compatibilmente | | |alle esigenze di tutela dei | | |fondali; | | +-----------------------------------+ | |l) le visite guidate subacquee, | | |svolte compatibilmente alle | | |esigenze di tutela dei fondali, | | |organizzate dai centri d'immersione| | |subacquea autorizzati dal soggetto | | |gestore e aventi sede legale nel | | |comune di Santa Teresa di Gallura | | |alla data di entrata in vigore del | | |presente Regolamento; | | +-----------------------------------+ | |m) le immersioni subacquee, svolte | | |compatibilmente alle esigenze di | | |tutela dei fondali e autorizzate | | |dal soggetto gestore; | | +-----------------------------------+ | |n) l'osservazione dei mammiferi | | |marini, secondo il codice di | | |condotta di cui al comma 3. | | +-----------------------------------+ | |o) l'esercizio della piccola pesca | | |artigianale e l'attivita' di | | |pescaturismo, riservate alle | | |imprese di pesca che esercitano | | |l'attivita' sia individualmente, | | |sia in forma cooperativa, aventi | | |sede legale nel Comune di Santa | | |Teresa alla data di entrata in | | |vigore del presente Regolamento, e | | |ai soci delle suddette cooperative | | |inseriti alla stessa data nel | | |registro di ciascuna cooperativa; | | +-----------------------------------+ | |p) la pesca sportiva, con lenza e | | |canna, autorizzata dal soggetto | | |gestore e riservata ai residenti | | |nel Comune di Santa Teresa. | +-------------------+-----------------------------------+ |Sottozona Bs |a) le attivita' richiamate | |riserva generale |per la Zona B ai punti a), b), c), | |speciale |d), e), f), g), h), i) l), m), n). | +-------------------+-----------------------------------+ |Zona C di riserva |b) le attivita' consentite in| |parziale |zona B; | | +-----------------------------------+ | |c) l'accesso alle navi da diporto | | |in linea con i requisiti di | | |eco-compatibilita' di cui al comma | | |2; | | +-----------------------------------+ | |d) l'ormeggio, alle unita' da | | |diporto in linea con i requisiti di| | |eco-compatibilita' di cui al comma | | |2, in siti individuati dal soggetto| | |gestore mediante appositi campi | | |boe, posizionati compatibilmente | | |con l'esigenza di tutela dei | | |fondali; | | +-----------------------------------+ | |e) la pesca sportiva, con lenza e | | |canna, autorizzata e contingentata | | |dal soggetto gestore sulla base | | |delle esigenze di tutela dell'area | | |marina protetta, ai soggetti | | |equiparati ai residenti nel Comune | | |di Santa Teresa di Gallura sulla | | |base delle discipline adottate dal | | |soggetto gestore con il Regolamento| | |di cui all'articolo 6. | +-------------------+-----------------------------------+ 2. Ai fini del presente decreto e della previsione di misure di premialita' ambientale nel Regolamento di cui all'articolo 6, sono individuate le unita' da diporto in linea con uno dei seguenti requisiti di eco-compatibilita': a) unita' dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo; b) natanti e imbarcazioni equipaggiati con motore in linea con la direttiva 2003/44/CE; c) navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78. 3. Per le attivita' di osservazione dei mammiferi marini, e' individuata una fascia di osservazione, entro la distanza di 100 metri dai cetacei avvistati, ed una fascia di avvicinamento entro 300 metri dai cetacei avvistati. In tali fasce vige per le attivita' di avvistamento cetacei e per l'osservazione dei cetacei il seguente codice di condotta: a) non e' consentito avvicinarsi a meno di 100 metri dagli animali; b) nella fascia di osservazione non e' consentita la balneazione e puo' essere presente una sola unita' da diporto o un solo velivolo, esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri sul livello del mare; c) non e' consentito il sorvolo con elicotteri, salvo che per attivita' di soccorso, sorveglianza e servizio; d) non e' consentito rimanere piu' di 20 minuti nella fascia di osservazione; e) nelle fasce di osservazione e avvicinamento la navigazione e' consentita alla velocita' massima di 5 nodi; f) non e' consentito stazionare con l'unita' da diporto all'interno di un gruppo di cetacei, separando anche involontariamente individui o gruppi di individui dal gruppo principale, g) non e' consentito fornire cibo agli animali e gettare in acqua altro materiale; h) non e' consentito l'avvicinamento frontale agli animali; i) non e' consentito interferire con il normale comportamento degli animali, in particolare in presenza di femmine con cuccioli; l) non sono consentiti improvvisi cambiamenti di rotta e di velocita' delle unita' da diporto; m) nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei all'unita' navale da diporto, e' fatto obbligo di mantenere una velocita' costante, inferiore a 5 nodi, senza effettuare cambi di direzione; n) nella fascia di avvicinamento non possono essere presenti contemporaneamente piu' di tre unita' da diporto, in attesa di accedere alla fascia di osservazione, seguendo l'ordine cronologico di arrivo nella zona di avvicinamento; o) nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza, e' fatto obbligo di allontanarsi con rotta costante dalle fasce di osservazione e avvicinamento.