(Regolamento-art. 5)
                               Art. 5. 
 
                        Attivita' consentite 
 
    1. Nel rispetto  delle  caratteristiche  dell'ambiente  dell'area
marina protetta «Capo Testa - Punta Falcone» e  delle  sue  finalita'
istitutive, in deroga a quanto disposto all'articolo  5  del  decreto
istitutivo, sono consentite: 
    
+-------------------+-----------------------------------+
|Zona A di riserva  |a) le attivita' di soccorso e      |
|integrale          |sorveglianza;                      |
|                   +-----------------------------------+
|                   |b) le attivita' di servizio svolte |
|                   |per conto del soggetto gestore;    |
|                   +-----------------------------------+
|                   |c) le attivita' di ricerca         |
|                   |scientifica debitamente autorizzate|
|                   |dal soggetto gestore dell'area     |
|                   |marina protetta;                   |
+-------------------+-----------------------------------+
|Zona B di riserva  |a)         le attivita' consentite |
|generale           |in Zona A                          |
|                   +-----------------------------------+
|                   |b) la balneazione;                 |
|                   +-----------------------------------+
|                   |c) la navigazione, esclusivamente  |
|                   |in assetto dislocante, a velocita' |
|                   |non superiore a 5 nodi, entro la   |
|                   |distanza di 300 metri dalla costa, |
|                   |e a velocita' non superiore a 10   |
|                   |nodi, entro la fascia di mare      |
|                   |compresa tra i 300 metri e i 600   |
|                   |metri di distanza dalla costa;     |
|                   +-----------------------------------+
|                   |d) l'accesso, alle unita' a vela, a|
|                   |remi, a pedali o con propulsore    |
|                   |elettrico;                         |
|                   +-----------------------------------+
|                   |e) l'accesso, ai natanti, ad       |
|                   |eccezione delle moto d'acqua o     |
|                   |acquascooter e mezzi similari, e   |
|                   |alle imbarcazioni in linea con i   |
|                   |requisiti di eco-compatibilita' di |
|                   |cui al comma 2;                    |
|                   +-----------------------------------+
|                   |f) l'accesso, alle imbarcazioni che|
|                   |non sono in linea con i requisiti  |
|                   |di eco-compatibilita' di cui al    |
|                   |comma 2, per dodici mesi a         |
|                   |decorrere dalla data di            |
|                   |pubblicazione del presente         |
|                   |Regolamento;                       |
|                   +-----------------------------------+
|                   |g) l'accesso, alle unita' nautiche |
|                   |adibite al trasporto passeggeri e  |
|                   |alle visite guidate, autorizzate   |
|                   |dal soggetto gestore;              |
|                   +-----------------------------------+
|                   |h) l'ormeggio, ai natanti e alle   |
|                   |imbarcazioni, in siti individuati  |
|                   |dal soggetto gestore mediante      |
|                   |appositi campi boe, posizionati    |
|                   |compatibilmente con l'esigenza di  |
|                   |tutela dei fondali;                |
|                   +-----------------------------------+
|                   |i) l'ancoraggio ai natanti e alle  |
|                   |imbarcazioni, al di fuori delle    |
|                   |aree particolarmente sensibili,    |
|                   |individuate e segnalate dal        |
|                   |soggetto gestore, compatibilmente  |
|                   |alle esigenze di tutela dei        |
|                   |fondali;                           |
|                   +-----------------------------------+
|                   |l) le visite guidate subacquee,    |
|                   |svolte compatibilmente alle        |
|                   |esigenze di tutela dei fondali,    |
|                   |organizzate dai centri d'immersione|
|                   |subacquea autorizzati dal soggetto |
|                   |gestore e aventi sede legale nel   |
|                   |comune di Santa Teresa di Gallura  |
|                   |alla data di entrata in vigore del |
|                   |presente Regolamento;              |
|                   +-----------------------------------+
|                   |m) le immersioni subacquee, svolte |
|                   |compatibilmente alle esigenze di   |
|                   |tutela dei fondali e autorizzate   |
|                   |dal soggetto gestore;              |
|                   +-----------------------------------+
|                   |n) l'osservazione dei mammiferi    |
|                   |marini, secondo il codice di       |
|                   |condotta di cui al comma 3.        |
|                   +-----------------------------------+
|                   |o) l'esercizio della piccola pesca |
|                   |artigianale e l'attivita' di       |
|                   |pescaturismo, riservate alle       |
|                   |imprese di pesca che esercitano    |
|                   |l'attivita' sia individualmente,   |
|                   |sia in forma cooperativa, aventi   |
|                   |sede legale nel Comune di Santa    |
|                   |Teresa alla data di entrata in     |
|                   |vigore del presente Regolamento, e |
|                   |ai soci delle suddette cooperative |
|                   |inseriti alla stessa data nel      |
|                   |registro di ciascuna cooperativa;  |
|                   +-----------------------------------+
|                   |p) la pesca sportiva, con lenza e  |
|                   |canna, autorizzata dal soggetto    |
|                   |gestore e riservata ai residenti   |
|                   |nel Comune di Santa Teresa.        |
+-------------------+-----------------------------------+
|Sottozona Bs       |a)        le attivita' richiamate  |
|riserva generale   |per la Zona B ai punti a), b), c), |
|speciale           |d), e), f), g), h), i) l), m), n). |
+-------------------+-----------------------------------+
|Zona C di riserva  |b)       le attivita' consentite in|
|parziale           |zona B;                            |
|                   +-----------------------------------+
|                   |c) l'accesso alle navi da diporto  |
|                   |in linea con i requisiti di        |
|                   |eco-compatibilita' di cui al comma |
|                   |2;                                 |
|                   +-----------------------------------+
|                   |d) l'ormeggio, alle unita' da      |
|                   |diporto in linea con i requisiti di|
|                   |eco-compatibilita' di cui al comma |
|                   |2, in siti individuati dal soggetto|
|                   |gestore mediante appositi campi    |
|                   |boe, posizionati compatibilmente   |
|                   |con l'esigenza di tutela dei       |
|                   |fondali;                           |
|                   +-----------------------------------+
|                   |e) la pesca sportiva, con lenza e  |
|                   |canna, autorizzata e contingentata |
|                   |dal soggetto gestore sulla base    |
|                   |delle esigenze di tutela dell'area |
|                   |marina protetta, ai soggetti       |
|                   |equiparati ai residenti nel Comune |
|                   |di Santa Teresa di Gallura sulla   |
|                   |base delle discipline adottate dal |
|                   |soggetto gestore con il Regolamento|
|                   |di cui all'articolo 6.             |
+-------------------+-----------------------------------+
    
    2. Ai fini del presente decreto e della previsione di  misure  di
premialita' ambientale nel Regolamento di cui  all'articolo  6,  sono
individuate le unita' da  diporto  in  linea  con  uno  dei  seguenti
requisiti di eco-compatibilita': 
      a) unita' dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo; 
      b) natanti e imbarcazioni equipaggiati con motore in linea  con
la direttiva 2003/44/CE; 
      c) navi da diporto in linea con  gli  Annessi  IV  e  VI  della
MARPOL 73/78. 
    3. Per le attivita' di  osservazione  dei  mammiferi  marini,  e'
individuata una fascia di osservazione,  entro  la  distanza  di  100
metri dai cetacei avvistati, ed una fascia di avvicinamento entro 300
metri dai cetacei avvistati. In tali fasce vige per le  attivita'  di
avvistamento cetacei e per l'osservazione  dei  cetacei  il  seguente
codice di condotta: 
      a) non e' consentito avvicinarsi a  meno  di  100  metri  dagli
animali; 
      b)  nella  fascia  di  osservazione  non   e'   consentita   la
balneazione e puo' essere presente una sola unita' da  diporto  o  un
solo velivolo, esclusivamente ad una quota superiore ai 150 metri sul
livello del mare; 
      c) non e' consentito il sorvolo con elicotteri, salvo  che  per
attivita' di soccorso, sorveglianza e servizio; 
      d) non e' consentito rimanere piu' di 20 minuti nella fascia di
osservazione; 
      e) nelle fasce di osservazione e avvicinamento  la  navigazione
e' consentita alla velocita' massima di 5 nodi; 
      f)  non  e'  consentito  stazionare  con  l'unita'  da  diporto
all'interno   di   un   gruppo   di    cetacei,    separando    anche
involontariamente  individui  o  gruppi  di  individui   dal   gruppo
principale, 
      g) non e' consentito fornire cibo agli  animali  e  gettare  in
acqua altro materiale; 
      h) non e' consentito l'avvicinamento frontale agli animali; 
      i) non e' consentito interferire con il  normale  comportamento
degli animali, in particolare in presenza di femmine con cuccioli; 
      l) non sono consentiti improvvisi cambiamenti  di  rotta  e  di
velocita' delle unita' da diporto; 
      m) nel caso di volontario avvicinamento dei cetacei  all'unita'
navale da diporto,  e'  fatto  obbligo  di  mantenere  una  velocita'
costante, inferiore a 5 nodi, senza effettuare cambi di direzione; 
      n) nella fascia di avvicinamento non  possono  essere  presenti
contemporaneamente piu' di  tre  unita'  da  diporto,  in  attesa  di
accedere alla fascia di osservazione, seguendo  l'ordine  cronologico
di arrivo nella zona di avvicinamento; 
      o) nel caso che gli animali mostrino segni di intolleranza,  e'
fatto obbligo di allontanarsi  con  rotta  costante  dalle  fasce  di
osservazione e avvicinamento.