(Regolamento-art. 6)
                               Art. 6. 
 
            Regolamento di esecuzione e di organizzazione 
 
    1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore  del  presente
regolamento di disciplina  delle  attivita'  consentite  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  approva  il
regolamento  di  esecuzione  ed   organizzazione   dell'area   marina
protetta, ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982,  n.
979, avente ad oggetto  la  disciplina  di  organizzazione  dell'area
marina protetta, nonche' la normativa di  dettaglio  e  le  eventuali
condizioni di esercizio delle attivita' consentite 
    2. Fino all'entrata in vigore del  regolamento  di  esecuzione  e
organizzazione di cui al presente articolo, non  sono  consentite  le
attivita' di cui all'articolo 5 per le quali e' previsto il  rilascio
di autorizzazione da parte del soggetto gestore.