Art. 6. Regolamento di esecuzione e di organizzazione 1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento di disciplina delle attivita' consentite il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approva il regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta, ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, avente ad oggetto la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta, nonche' la normativa di dettaglio e le eventuali condizioni di esercizio delle attivita' consentite 2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al presente articolo, non sono consentite le attivita' di cui all'articolo 5 per le quali e' previsto il rilascio di autorizzazione da parte del soggetto gestore.