Art. 8. Sanzioni 1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e nel regolamento di esecuzione e organizzazione di cui all'articolo 6, si applica quanto previsto dalla vigente normativa. 2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle disposizioni di cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e dei luoghi, il soggetto gestore dispone l'immediata sospensione dell'attivita' lesiva ed ordina, in ogni caso, la restituzione in pristino o la ricostituzione e il reinsediamento di specie vegetali o animali a spese del trasgressore, con la responsabilita' solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza al suddetto ordine, il soggetto gestore provvede all'esecuzione in danno degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 3. In caso di accertamento della violazione delle disposizioni previste dal presente decreto e dal Regolamento di esecuzione e organizzazione di cui all'articolo 6, compreso l'eventuale utilizzo improprio della documentazione autorizzativa, sono sospese o revocate le autorizzazioni rilasciate dal soggetto gestore secondo i criteri e le procedure previste nello stesso Regolamento di esecuzione e organizzazione, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti. 4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di cui al comma 1, redatto dalle autorita' preposte alla sorveglianza dell'area marina protetta, e' immediatamente trasmesso al soggetto gestore che irroga la relativa sanzione. 5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo saranno imputati al bilancio del soggetto gestore e destinati al finanziamento delle attivita' di gestione, coerentemente con le finalita' istituzionali dell'area marina protetta.