(Regolamento-art. 8)
                               Art. 8. 
 
                              Sanzioni 
 
    1. Per la violazione delle disposizioni  contenute  nel  presente
Regolamento e nel regolamento di esecuzione e organizzazione  di  cui
all'articolo 6, si applica quanto previsto dalla vigente normativa. 
    2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle  disposizioni  di
cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e
dei luoghi,  il  soggetto  gestore  dispone  l'immediata  sospensione
dell'attivita' lesiva ed ordina, in ogni  caso,  la  restituzione  in
pristino o la ricostituzione e il reinsediamento di specie vegetali o
animali a spese del trasgressore, con la responsabilita' solidale del
committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori  in
caso  di  costruzione  e  trasformazione  di  opere.   In   caso   di
inottemperanza al  suddetto  ordine,  il  soggetto  gestore  provvede
all'esecuzione  in  danno  degli  obbligati,  secondo  la   procedura
prevista dall'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. 
    3. In caso di accertamento della  violazione  delle  disposizioni
previste dal presente decreto  e  dal  Regolamento  di  esecuzione  e
organizzazione di cui all'articolo 6, compreso  l'eventuale  utilizzo
improprio della documentazione autorizzativa, sono sospese o revocate
le autorizzazioni rilasciate dal soggetto gestore secondo i criteri e
le procedure  previste  nello  stesso  Regolamento  di  esecuzione  e
organizzazione, indipendentemente  dall'applicazione  delle  sanzioni
penali ed amministrative previste dalle norme vigenti. 
    4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di  cui
al comma  1,  redatto  dalle  autorita'  preposte  alla  sorveglianza
dell'area marina protetta, e' immediatamente  trasmesso  al  soggetto
gestore che irroga la relativa sanzione. 
    5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui
al presente  articolo  saranno  imputati  al  bilancio  del  soggetto
gestore e destinati al finanziamento  delle  attivita'  di  gestione,
coerentemente  con  le  finalita'  istituzionali   dell'area   marina
protetta.