Art. 3.
Disposizioni generali
1. Nel trattare i dati di carattere personale e i documenti che
li contengono, gli archivisti adottano, in armonia con la legge e i
regolamenti, le modalita' piu' opportune per favorire il rispetto dei
diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita' delle persone
alle quali si riferiscono i dati trattati.
2. Gli archivisti di enti o istituzioni pubbliche si adoperano
per il pieno rispetto, anche da parte dei terzi con cui entrano in
contatto per ragioni del proprio ufficio o servizio, delle
disposizioni di legge e di regolamento in materia archivistica e, in
particolare, di quanto previsto nel Capo III "Consultabilita' dei
documenti degli archivi e tutela della riservatezza", artt. da
122-127 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e agli artt. da
101-103 del Codice.
3. I soggetti che operano presso enti pubblici svolgendo funzioni
archivistiche, nel trattare dati di carattere personale si attengono
ai doveri di lealta', correttezza, imparzialita', onesta' e diligenza
propri dell´esercizio della professione e della qualifica o livello
ricoperti. Essi conformano il proprio operato al principio di
trasparenza della attivita' amministrativa.
4. I dati personali trattati per scopi storici possono essere
ulteriormente utilizzati per tali scopi, e sono soggetti in linea di
principio alla medesima disciplina indipendentemente dal documento in
cui sono contenuti e dal luogo di conservazione, ferme restando le
cautele e le garanzie previste per particolari categorie di dati o di
trattamenti.