(Allegato 1-art. 3)
 
                               Art. 3. 
 
                        Disposizioni generali 
 
    1. Nel trattare i dati di carattere personale e i  documenti  che
li contengono, gli archivisti adottano, in armonia con la legge  e  i
regolamenti, le modalita' piu' opportune per favorire il rispetto dei
diritti, delle liberta' fondamentali e della dignita'  delle  persone
alle quali si riferiscono i dati trattati. 
    2. Gli archivisti di enti o istituzioni  pubbliche  si  adoperano
per il pieno rispetto, anche da parte dei terzi con  cui  entrano  in
contatto  per  ragioni  del  proprio  ufficio   o   servizio,   delle
disposizioni di legge e di regolamento in materia archivistica e,  in
particolare, di quanto previsto nel  Capo  III  "Consultabilita'  dei
documenti degli  archivi  e  tutela  della  riservatezza",  artt.  da
122-127 del decreto legislativo n.  42  del  2004  e  agli  artt.  da
101-103 del Codice. 
    3. I soggetti che operano presso enti pubblici svolgendo funzioni
archivistiche, nel trattare dati di carattere personale si  attengono
ai doveri di lealta', correttezza, imparzialita', onesta' e diligenza
propri dell´esercizio della professione e della qualifica  o  livello
ricoperti.  Essi  conformano  il  proprio  operato  al  principio  di
trasparenza della attivita' amministrativa. 
    4. I dati personali trattati per  scopi  storici  possono  essere
ulteriormente utilizzati per tali scopi, e sono soggetti in linea  di
principio alla medesima disciplina indipendentemente dal documento in
cui sono contenuti e dal luogo di conservazione,  ferme  restando  le
cautele e le garanzie previste per particolari categorie di dati o di
trattamenti.