(Allegato 1-art. 4)
 
                               Art. 4. 
 
                       Conservazione e tutela 
 
    1. Gli archivisti si impegnano a: 
      a)  favorire  il  recupero,  l´acquisizione  e  la  tutela  dei
documenti. A tal fine, operano  in  conformita'  con  i  principi,  i
criteri metodologici e le  pratiche  della  professione  generalmente
condivisi ed accettati, curando anche l´aggiornamento  sistematico  e
continuo  delle  proprie  conoscenze   storiche,   amministrative   e
tecnologiche; 
      b) tutelare l´integrita' degli  archivi  e  l´autenticita'  dei
documenti, anche elettronici e multimediali,  di  cui  promuovono  la
conservazione permanente, in particolare di quelli esposti  a  rischi
di cancellazione, dispersione ed alterazione dei dati; 
      c)  salvaguardare  la  conformita'   delle   riproduzioni   dei
documenti agli originali ed evitare ogni azione diretta a manipolare,
dissimulare o deformare fatti, testimonianze, documenti e dati; 
      d)   sviluppare   misure   idonee   a   prevenire   l´eventuale
distruzione, dispersione o accesso non  autorizzato  ai  documenti  e
adottare, in presenza di specifici rischi, particolari cautele  quali
la consultazione in copia di  alcuni  documenti  e  la  conservazione
degli originali in cassaforte o armadi blindati.