Art. 4.
Conservazione e tutela
1. Gli archivisti si impegnano a:
a) favorire il recupero, l´acquisizione e la tutela dei
documenti. A tal fine, operano in conformita' con i principi, i
criteri metodologici e le pratiche della professione generalmente
condivisi ed accettati, curando anche l´aggiornamento sistematico e
continuo delle proprie conoscenze storiche, amministrative e
tecnologiche;
b) tutelare l´integrita' degli archivi e l´autenticita' dei
documenti, anche elettronici e multimediali, di cui promuovono la
conservazione permanente, in particolare di quelli esposti a rischi
di cancellazione, dispersione ed alterazione dei dati;
c) salvaguardare la conformita' delle riproduzioni dei
documenti agli originali ed evitare ogni azione diretta a manipolare,
dissimulare o deformare fatti, testimonianze, documenti e dati;
d) sviluppare misure idonee a prevenire l´eventuale
distruzione, dispersione o accesso non autorizzato ai documenti e
adottare, in presenza di specifici rischi, particolari cautele quali
la consultazione in copia di alcuni documenti e la conservazione
degli originali in cassaforte o armadi blindati.