Art. 5. Comunicazione e fruizione 1. Gli archivi sono organizzati secondo criteri tali da assicurare il principio della libera fruibilita' delle fonti. 2. L´archivista promuove il piu' largo accesso agli archivi e, attenendosi al quadro della normativa vigente, favorisce l´attivita' di ricerca e di informazione nonche' il reperimento delle fonti. 3. L´archivista informa il ricercatore sui documenti estratti temporaneamente da un fascicolo perche' esclusi dalla consultazione. 4. In caso di rilevazione sistematica dei dati realizzata da un archivio in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, per costituire banche dati di intere serie archivistiche, la struttura interessata sottoscrive una apposita convenzione per concordare le modalita' di fruizione e le forme di tutela dei soggetti interessati, attenendosi alle disposizioni della legge, in particolare per quanto riguarda il rapporto tra il titolare, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento