Art. 6.
Impegno di riservatezza
1. Gli archivisti si impegnano a:
a) non fare alcun uso delle informazioni non disponibili agli
utenti o non rese pubbliche, ottenute in ragione della propria
attivita' anche in via confidenziale, per proprie ricerche o per
realizzare profitti e interessi privati. Nel caso in cui l´archivista
svolga ricerche per fini personali o comunque estranei alla propria
attivita' professionale, e' soggetto alle stesse regole e ai medesimi
limiti previsti per gli utenti;
b) mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti
i dati personali apprese nell´esercizio delle proprie attivita'.
2. L´archivista osserva tali doveri di riserbo anche dopo la
cessazione dalla propria attivita'.