(Allegato 1-art. 6)
 
                               Art. 6. 
 
                       Impegno di riservatezza 
 
    1. Gli archivisti si impegnano a: 
      a) non fare alcun uso delle informazioni non  disponibili  agli
utenti o non  rese  pubbliche,  ottenute  in  ragione  della  propria
attivita' anche in via confidenziale,  per  proprie  ricerche  o  per
realizzare profitti e interessi privati. Nel caso in cui l´archivista
svolga ricerche per fini personali o comunque estranei  alla  propria
attivita' professionale, e' soggetto alle stesse regole e ai medesimi
limiti previsti per gli utenti; 
      b) mantenere riservate le notizie e le informazioni concernenti
i dati personali apprese nell´esercizio delle proprie attivita'. 
    2. L´archivista osserva tali doveri  di  riserbo  anche  dopo  la
cessazione dalla propria attivita'.