Art. 7.
Esercizio dei diritti
1. L´archivista favorisce l´esercizio del diritto degli
interessati alla rettifica o all´integrazione dei dati, garantendone
la conservazione secondo modalita' che assicurino la distinzione
delle fonti originarie dalla documentazione successivamente
acquisita.
2. Ai fini dell´applicazione dell'art. 15 RGPD, in presenza di
eventuali richieste generalizzate di accesso ad un´ampia serie di
dati o documenti, l´archivista pone a disposizione gli strumenti di
ricerca e le fonti pertinenti fornendo al richiedente idonee
indicazioni per una loro agevole consultazione.
3. In caso di esercizio di un diritto, concernente persone
decedute ai sensi dell'art. 2-terdecies del Codice, da parte di chi
vi abbia interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato, in
relazione a dati personali che riguardano persone decedute e
documenti assai risalenti nel tempo, la sussistenza dell´interesse e'
valutata anche in riferimento al tempo trascorso.