(Allegato 1-art. 7)
 
                               Art. 7. 
 
                        Esercizio dei diritti 
 
    1.  L´archivista  favorisce   l´esercizio   del   diritto   degli
interessati alla rettifica o all´integrazione dei dati,  garantendone
la conservazione secondo  modalita'  che  assicurino  la  distinzione
delle   fonti   originarie   dalla   documentazione   successivamente
acquisita. 
    2. Ai fini dell´applicazione dell'art. 15 RGPD,  in  presenza  di
eventuali richieste generalizzate di accesso  ad  un´ampia  serie  di
dati o documenti, l´archivista pone a disposizione gli  strumenti  di
ricerca  e  le  fonti  pertinenti  fornendo  al  richiedente   idonee
indicazioni per una loro agevole consultazione. 
    3. In caso  di  esercizio  di  un  diritto,  concernente  persone
decedute ai sensi dell'art. 2-terdecies del Codice, da parte  di  chi
vi abbia interesse proprio o agisce  a  tutela  dell'interessato,  in
relazione  a  dati  personali  che  riguardano  persone  decedute   e
documenti assai risalenti nel tempo, la sussistenza dell´interesse e'
valutata anche in riferimento al tempo trascorso.