(Allegato 1-art. 3)
                               Art. 3. 
 
                          Informativa unica 
 
    1. L'avvocato puo' fornire in un unico contesto,  anche  mediante
affissione nei locali dello Studio e, se  ne  dispone,  pubblicazione
sul proprio sito Internet, anche  utilizzando  formule  sintetiche  e
colloquiali, l'informativa sul trattamento dei dati  personali  (art.
13 del Regolamento) e le notizie che deve  indicare  ai  sensi  della
disciplina sulle indagini difensive.