(Allegato 1-art. 4)
                               Art. 4. 
 
               Conservazione e cancellazione dei dati 
 
    1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5,  par.  1,  lettera
e), del regolamento (UE) 2016/679, la  definizione  di  un  grado  di
giudizio o  la  cessazione  dello  svolgimento  di  un  incarico  non
comportano un'automatica dismissione dei dati. Una volta  estinto  il
procedimento o il relativo rapporto  di  mandato,  atti  e  documenti
attinenti all'oggetto della difesa o delle  investigazioni  difensive
possono essere conservati, in originale o in copia e anche in formato
elettronico, qualora risulti necessario in relazione  a  ipotizzabili
altre esigenze difensive della parte assistita  o  del  titolare  del
trattamento, ferma restando la loro utilizzazione  in  forma  anonima
per finalita' scientifiche.  La  valutazione  e'  effettuata  tenendo
conto della tipologia dei dati. Se e' prevista una conservazione  per
adempiere a un obbligo normativo,  anche  in  materia  fiscale  e  di
contrasto della criminalita', sono custoditi i  soli  dati  personali
effettivamente necessari per adempiere al medesimo obbligo. 
    2. Fermo restando quanto previsto dal codice deontologico forense
in ordine alla restituzione al cliente dell'originale degli  atti  da
questi ricevuti, e salvo quanto diversamente stabilito  dalla  legge,
e'   consentito,   previa   comunicazione   alla   parte   assistita,
distruggere, cancellare o consegnare all'avente  diritto  o  ai  suoi
eredi o aventi causa la documentazione integrale dei fascicoli  degli
affari trattati e le relative copie. 
    3. In caso di revoca o di rinuncia al mandato  fiduciario  o  del
patrocinio, la documentazione acquisita e' rimessa, in originale  ove
detenuta in tale forma, al difensore che subentra  formalmente  nella
difesa. 
    4. La titolarita' del trattamento non cessa  per  il  solo  fatto
della sospensione o cessazione dell'esercizio della  professione.  In
caso di cessazione  anche  per  sopravvenuta  incapacita'  e  qualora
manchi un altro difensore anche succeduto nella difesa o  nella  cura
dell'affare, la documentazione dei fascicoli degli  affari  trattati,
decorso un congruo  termine  dalla  comunicazione  all'assistito,  e'
consegnata al Consiglio dell'ordine di  appartenenza  ai  fini  della
conservazione per finalita' difensive.