Art. 5. Comunicazione e diffusione di dati 1. Nei rapporti con i terzi e con la stampa possono essere rilasciate informazioni non coperte da segreto qualora sia necessario per finalita' di tutela dell'assistito, ancorche' non concordato con l'assistito medesimo, nel rispetto dei principi di liceita', trasparenza, correttezza, e minimizzazione dei dati di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (art. 5), nonche' dei diritti e della dignita' dell'interessato e di terzi, di eventuali divieti di legge e del codice deontologico forense.