(Allegato 1-art. 6)
                               Art. 6. 
                    Informazioni agli interessati 
 
    1. Oltre alle informazioni di cui all'art.  13  del  regolamento,
all'interessato o alle persone  presso  le  quali  i  dati  personali
dell'interessato  sono  raccolti  per   uno   scopo   statistico   e'
rappresentata l'eventualita' che essi  possono  essere  trattati  per
altri scopi statistici, in conformita' a quanto previsto dal  decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322, dal regolamento e dal codice, e
successive modificazioni e integrazioni. 
    2. Quando il trattamento riguarda  dati  personali  non  raccolti
presso  l'interessato  e  il  conferimento   delle   informazioni   a
quest'ultimo richieda uno sforzo sproporzionato rispetto  al  diritto
tutelato, in base a quanto previsto dall'art. 14, par.  5,  lett.  b)
del regolamento, le informazioni stesse si  considerano  rese  se  il
trattamento e'  incluso  nel  programma  statistico  nazionale  o  e'
oggetto di pubblicita' con idonee modalita'.