(Allegato 1-art. 7)
                               Art. 7. 
 
Principi applicabili al trattamento delle  particolari  categorie  di
  dati di cui all'art. 9, § 1 e di dati relativi a condanne penali  e
  reati di cui all'art. 10 del Regolamento. 
 
    1. Le particolari categorie di dati di cui all'art. 9, §  1  e  i
dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10,  trattati
per scopi statistici e scientifici devono essere di regola  in  forma
anonima. 
    2. I soggetti di  cui  all'art.  2,  comma  1,  possono  trattare
categorie particolari  di  dati  personali  per  scopi  statistici  e
scientifici quando: 
      a) l'interessato ha espresso liberamente  il  proprio  consenso
sulla base degli elementi previsti per l'informativa; 
      b) il consenso e' manifestato per iscritto. Quando la  raccolta
delle categorie particolari  di  dati  personali  e'  effettuata  con
modalita' -quali interviste telefoniche o assistite da elaboratore  o
simili- che rendono particolarmente gravoso per l'indagine acquisirlo
per iscritto, il consenso, purche' esplicito, puo' essere documentato
per iscritto. In tal caso, la  documentazione  dell'informativa  resa
all'interessato  e  dell'acquisizione  del   relativo   consenso   e'
conservata dal titolare del trattamento per tre anni.