(Allegato 1-art. 8)
                               Art. 8. 
 
           Disposizioni particolari per la ricerca medica, 
                     biomedica ed epidemiologica 
 
    1. La ricerca medica, biomedica ed epidemiologica  e'  sottoposta
all'applicazione delle presenti regole del nei limiti di cui all'art.
2, comma 2. 
    2. La ricerca di cui al comma 1  si  svolge  nel  rispetto  degli
orientamenti e delle disposizioni  internazionali  e  comunitarie  in
materia,  quali  la  Convenzione  sui  diritti  dell'uomo   e   sulla
biomedicina del 4 aprile 1997, ratificata con legge 28 marzo 2001, n.
145, la Raccomandazione del Consiglio d'Europa R(97)5 adottata il  13
febbraio 1997  relativa  alla  protezione  dei  dati  sanitari  e  la
dichiarazione  di  Helsinki  dell'Associazione  medica  mondiale  sui
principi per la ricerca che coinvolge soggetti umani. 
    3.  Nella  ricerca  di  cui  al  comma  1,  le  informazioni  sul
trattamento di dati personali mettono in  grado  gli  interessati  di
distinguere le attivita' di ricerca da quelle di tutela della salute. 
    4. Nel manifestare il proprio consenso ad  un'indagine  medica  o
epidemiologica, l'interessato e' richiesto  di  dichiarare  se  vuole
conoscere o meno eventuali  scoperte  inattese  che  emergano  a  suo
carico durante la ricerca. In caso positivo, i dati personali  idonei
a  rivelare  lo  stato   di   salute   possono   essere   resi   noti
all'interessato -o, in caso di impossibilita' fisica, incapacita'  di
agire o incapacita' di intendere o di volere dell'interessato, a  chi
ne esercita  legalmente  la  rappresentanza,  ovvero  a  un  prossimo
congiunto, a un familiare, a un convivente o unito civilmente  ovvero
a un fiduciario ai sensi dell'art. 4 della legge 22 dicembre 2017, n.
219 o, in loro assenza, al responsabile della  struttura  presso  cui
dimora l'interessato-, da parte di esercenti le professioni sanitarie
ed organismi sanitari, solo per il tramite  di  un  medico  designato
dall'interessato o dal titolare, fatta eccezione per i dati personali
forniti in precedenza  dal  medesimo  interessato.  Il  titolare,  il
responsabile o le persone designate possono autorizzare per  iscritto
esercenti  le  professioni  sanitarie   diversi   dai   medici,   che
nell'esercizio dei propri compiti intrattengono rapporti diretti  con
i pazienti e  sono  deputati  a  trattare  dati  personali  idonei  a
rivelare  lo  stato  di  salute,  a  rendere  noti  i  medesimi  dati
all'interessato  o  ai  predetti  soggetti.  L'atto  di  designazione
individua appropriate modalita' e cautele rapportate al contesto  nel
quale e' effettuato il trattamento di dati. Quando, il  consenso  non
puo'  essere  richiesto,  tali  eventi   sono   comunque   comunicati
all'interessato  nel  rispetto  di  quanto  sopra  qualora  rivestano
un'importanza rilevante per la tutela della salute dello stesso.