(Allegato 1-art. 9)
                               Art. 9. 
 
                       Attivita' di controllo 
 
    1. Le universita', gli altri istituti o  enti  di  ricerca  e  le
societa'  scientifiche  conservano  la  documentazione  relativa   ai
progetti di  ricerca  presentati  e  agli  impegni  sottoscritti  dai
ricercatori. ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, delle presenti regole
deontologiche. 
    2. Gli enti di cui al comma 1: 
      a) assicurano la diffusione e il rispetto delle presenti regole
deontologiche  fra  tutti  coloro  che,  all'interno  o   all'esterno
dell'organizzazione,  sono   in   qualunque   forma   coinvolti   nel
trattamento dei dati personali realizzato nell'ambito delle ricerche,
anche adottando opportune misure sulla  base  dei  propri  statuti  e
regolamenti; 
      b)  segnalano   al   garante   le   violazioni   delle   regole
deontologiche di cui vengono a conoscenza.