(Allegato-art. 10)
                              Art. 10. 
                    Consiglio di amministrazione 
 
    1. Il Consiglio di amministrazione esercita funzioni di indirizzo
strategico, di gestione e di controllo dell'attivita' amministrativa,
finanziaria  ed   economico-patrimoniale   dell'Ateneo   nonche'   di
vigilanza sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita'. 
    2. In particolare il Consiglio di amministrazione: 
      a) adotta il Regolamento di Ateneo  per  l'amministrazione,  la
finanza e la contabilita', sentito il Senato accademico; 
      b) esprime parere sul Regolamento generale di Ateneo; 
      c) esprime parere favorevole sui regolamenti,  compresi  quelli
di competenza dei dipartimenti e delle scuole, attinenti la didattica
e la ricerca; 
      d)  delibera  sul  Regolamento  di  funzionamento  del  Sistema
bibliotecario di Ateneo, sentito il Senato accademico; 
      e) approva il Regolamento del Comitato unico di garanzia per le
pari opportunita', la valorizzazione del benessere di  chi  lavora  e
contro  le  discriminazioni,  previo  parere  favorevole  del  Senato
accademico; 
      f) esprime parere favorevole sul Codice dei comportamenti; 
      g) esprime parere favorevole sulle  modifiche  e  la  revisione
dello statuto; 
      h) conferisce, su proposta del  Rettore  e  previo  parere  del
Senato accademico, l'incarico di direttore generale e puo'  revocarne
l'incarico nei casi previsti dal presente statuto; 
      i) fornisce indirizzi al direttore generale per la  gestione  e
l'organizzazione  dei  servizi,  delle  risorse  strumentali  e   del
personale tecnico-amministrativo; 
      j) approva, su proposta del Rettore e previo parere del  Senato
accademico per gli aspetti di competenza, il Bilancio  di  previsione
annuale  e  triennale,  il  Conto  consuntivo  e  il   documento   di
programmazione triennale; 
      k) trasmette al Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca  e  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  il
bilancio di previsione annuale e triennale e il Conto consuntivo; 
      l) delibera l'istituzione, l'attivazione, la disattivazione, la
soppressione  e  la  modifica  di  corsi  o   sedi,   previo   parere
obbligatorio e/o proposta del Senato accademico; 
      m) delibera l'attivazione, la modifica,  la  disattivazione  di
dipartimenti,  scuole  e  Centri  di  ricerca  proposte  dal   Senato
accademico; 
      n) delibera, su richiesta dei dipartimenti interessati e previo
parere del Senato accademico, la costituzione di Centri  di  servizio
interdipartimentali; delibera  altresi',  previo  parere  del  Senato
accademico, la  costituzione  di  Centri  di  servizio  di  Ateneo  e
interuniversitari; 
      o) delibera l'attivazione di corsi di orientamento  studenti  e
di servizi didattici integrativi, proposta dal Senato accademico; 
      p)  delibera,  previo  parere   del   Senato   accademico,   la
costituzione dell'Agenzia per i rapporti  con  l'esterno  ed  esprime
parere sul relativo regolamento; 
      q)  delibera  sulla  base  dei  criteri  proposti  dal   Senato
accademico la ripartizione di: 
        I. posti di professore e ricercatore ai dipartimenti; 
        II. posti di personale tecnico-amministrativo per le esigenze
della ricerca e della didattica; 
        III. risorse finanziarie per progetti di ricerca  di  Ateneo,
per borse di studio e assegni di ricerca; 
        IV. borse di studio per i dottorati di ricerca; 
        V. finanziamenti complessivamente destinati al sostegno delle
attivita' didattiche e dei servizi connessi; 
      r) assegna, anche sulla base delle proposte motivate  formulate
dal Senato Accademico, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera j): 
        I. posti di professore e ricercatore ai Dipartimenti; 
        II. posti di personale tecnico-amministrativo; 
        III. risorse finanziarie per progetti di ricerca  di  Ateneo,
per borse di studio e assegni di ricerca; 
        IV. borse di studio per i dottorati di ricerca; 
        V. finanziamenti complessivamente destinati al sostegno delle
attivita' didattiche e dei servizi connessi; 
      s) delibera, sulla base delle  proposte  formulate  dal  Senato
accademico,  la  messa  a  concorso  di  posti  di  professore  e  di
ricercatore e di personale  tecnico-amministrativo  per  le  esigenze
della ricerca e della didattica; 
      t) approva le proposte di chiamata formulate dai dipartimenti; 
      u)  delibera,  in  relazione  alle  esigenze  didattiche  e  di
ricerca,  previo  parere  del  Senato  accademico,  sulle   richieste
motivate avanzate dai Dipartimenti di risorse logistiche, finanziarie
e di personale tecnico  amministrativo  necessarie  al  conseguimento
degli obiettivi dei dipartimenti medesimi; 
      v) determina, previo parere del Consiglio  degli  studenti,  la
misura delle tasse universitarie e quella  dei  contributi  a  carico
degli studenti per  il  finanziamento  dei  servizi  centrali  e  dei
diversi Corsi di studio; determina, altresi', le tariffe e i compensi
spettanti all'Ateneo per le prestazioni rese a terzi; 
      w) definisce gli schemi-tipo dei contratti e delle convenzioni,
acquisito il parere del Senato accademico; 
      x) approva i contratti e le convenzioni nei casi  previsti  dal
Regolamento  di  Ateneo  per  l'amministrazione,  la  finanza  e   la
contabilita'; 
      y) delibera in ordine  a  tutti  gli  atti  negoziali  che  non
rientrino nell'autonomia  decisionale  dei  Centri  di  spesa  e  dei
dirigenti; 
      z) delibera, su proposta del direttore generale,  il  programma
annuale  per  la   formazione   e   l'aggiornamento   del   personale
tecnico-amministrativo; 
      aa) delibera, con decisione motivata, il ricorso al  patrocinio
di avvocati del libero Foro, in relazione alle liti attive e  passive
in cui e' parte l'Universita'; 
      bb) adotta il proprio regolamento di funzionamento. 
    3. Il Consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli
studenti,  delibera  in  ordine  ai  procedimenti  disciplinari   nei
confronti  dei  professori  di  ruolo  e  dei  ricercatori  a   tempo
indeterminato. 
    4. Al Consiglio di amministrazione spetta il compito di  indicare
i parametri relativi alla valutazione dell'imparzialita' e  del  buon
andamento dell'azione amministrativa. 
    5. Il Consiglio di amministrazione esercita, altresi',  tutte  le
attribuzioni che gli sono demandate  da  norme  generali  e  speciali
concernenti l'ordinamento universitario, nonche' dal presente statuto
e dalla normativa regolamentare. 
    6. Il Consiglio di amministrazione e' composto da: 
      a) il Rettore, con funzioni di Presidente; 
      b) due componenti scelti tra personalita' italiane o  straniere
non appartenenti ai ruoli dell'Universita' di Bari  a  decorrere  dai
tre anni precedenti la nomina e per tutta la durata del mandato; 
      c)  quattro  componenti  nominati  nell'ambito  del   personale
docente e tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici
a tempo indeterminato dell'Universita', di cui  un  professore  di  I
fascia,  un  professore  di  II  fascia,  un  ricercatore   a   tempo
indeterminato   ed   un   appartenente   ai   ruoli   del   personale
tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici  a  tempo
indeterminato; 
      d) due rappresentanti degli studenti. 
    7. I componenti di cui al comma 6, lettera b) e c), devono  avere
ampia   conoscenza   del   sistema   universitario   italiano,    una
qualificazione scientifica e culturale di alto  livello  e/o  elevata
competenza  in  campo   gestionale,   comprovata   da   un'esperienza
qualificata in amministrazioni pubbliche o istituzioni, fondazioni od
enti, pubblici o privati, di alto rilievo  istituzionale,  culturale,
economico. 
    8. Tutti i candidati devono  impegnarsi  al  rispetto  di  quanto
previsto nel Codice dei comportamenti e non essere in  situazioni  di
conflitto di interessi con l'Universita'. 
    In particolare, per tutta  la  durata  del  mandato,  a  pena  di
decadenza, i componenti di cui al  comma  6,  lettera  b)  e  c)  non
devono: 
      a) ricoprire  altre  cariche  accademiche  salve  le  eccezioni
previste dalla normativa vigente; 
      b) essere componenti di altri organi dell'Universita', compreso
il Collegio di disciplina, salvo che del Consiglio di dipartimento; 
      c) ricoprire il ruolo di Direttore o Presidente delle scuole di
specializzazione  o  componente  del  Consiglio   delle   scuole   di
specializzazione; 
      d) rivestire alcun incarico di natura politica; 
      e) ricoprire cariche in enti e/o aziende legate all'Universita'
da contratti di appalto o altri similari rapporti di interesse; 
      f) ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio  di
amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di  valutazione  o
del Collegio dei revisori dei conti  di  altre  Universita'  italiane
statali, non statali o telematiche; 
      g)  svolgere  funzioni   inerenti   alla   programmazione,   al
finanziamento e alla valutazione delle  attivita'  universitarie  nel
Ministero e nell'ANVUR; 
      h) essere dirigenti dell'Universita'. 
    9. I componenti di cui al comma 6, lettera b), non  devono  avere
con l'Universita' rapporti di lavoro, ne'  contratti  in  corso,  ne'
liti pendenti e non devono essere iscritti alla Universita'. 
    10. I componenti di cui  al  comma  6,  lettera  b)  e  c),  sono
individuati a seguito di procedure pubbliche di selezione indette dal
Rettore con la  pubblicazione  di  appositi  bandi;  gli  interessati
presentano   la   propria   candidatura   corredata   di   curriculum
scientifico-professionale. 
    I bandi, pubblicati sul  sito  dell'Universita',  prevedono,  tra
l'altro, i requisiti, le incompatibilita' e i criteri di valutazione. 
    Prevedono, altresi', che il personale docente in regime di  tempo
definito opti per il regime a tempo pieno in caso di nomina. 
    11. I componenti di cui al comma 6, lettera b), sono  individuati
da  una  Commissione  di  garanzia  costituita   dal   Rettore,   dal
coordinatore del Nucleo di valutazione, dal Presidente  del  Comitato
unico di garanzia per le pari  opportunita',  la  valorizzazione  del
benessere di chi lavora e contro le discriminazioni,  dal  Presidente
del Collegio dei  garanti  dei  comportamenti  e  dal  garante  degli
studenti. 
    12. I componenti di cui al comma 6, lettera c), sono  individuati
dalla Commissione di garanzia di cui al precedente comma in una  rosa
di   nominativi   selezionata   dal   Senato   accademico,   con   la
partecipazione del Rettore, senza diritto di voto, in  misura  doppia
per ciascuna categoria rispetto ai componenti da nominare. 
    13.  La  composizione  del  Consiglio  di  amministrazione   deve
assicurare  il  principio  costituzionale  delle  pari   opportunita'
nell'accesso agli uffici pubblici. 
    14. I componenti di cui al comma 6, lettera b) e  c),  durano  in
carica tre anni solari; i rappresentanti  degli  studenti  durano  in
carica due anni solari. Tutti i componenti sono rinnovabili  per  una
sola volta. 
    15.  In  caso  di  decadenza  o  di  altra  causa  di  cessazione
anticipata di uno o piu' componenti di cui al comma 6, lettera  b)  e
c) si procede al rinnovo del bando. 
    16. In caso di anticipata cessazione del Rettore, il Consiglio di
amministrazione e' presieduto dal professore di I fascia piu' anziano
nel  ruolo  dell'Universita'  e  puo'  compiere  solo  attivita'   di
ordinaria amministrazione. 
    17.  Il  Consiglio  di  amministrazione  e'  convocato,  in   via
ordinaria, con cadenza almeno mensile e, in via  straordinaria,  ogni
volta in cui il Rettore lo ritenga opportuno. E' convocato, altresi',
su richiesta motivata di almeno 1/5 dei componenti. 
    18. Alle riunioni del Consiglio di  amministrazione  partecipano,
senza diritto di voto: 
      a) il pro-rettore vicario che, in  caso  di  impedimento  o  di
assenza del Rettore, lo presiede con diritto di voto; 
      b) il Presidente o un componente del Collegio dei revisori  dei
conti; 
      c) il direttore generale, che svolge le funzioni di  segretario
verbalizzante.