(Allegato-art. 9)
                               Art. 9. 
                          Senato accademico 
 
    1. Il Senato accademico esercita la funzione  di  programmazione,
di coordinamento e verifica delle attivita' didattiche e di  ricerca,
fatte  salve  le  attribuzioni  degli  altri  Organi;   promuove   la
cooperazione con altre Universita' e centri culturali e  di  ricerca;
assicura il costante collegamento  con  le  Istituzioni  e  le  forze
sociali e produttive. 
    2. In particolare il Senato accademico: 
      a) formula al Rettore proposte per la redazione  del  documento
di programmazione triennale; 
      b) esprime al Consiglio di amministrazione, per gli aspetti  di
propria   competenza,   parere   obbligatorio   sul   documento    di
programmazione triennale dell'Ateneo; 
      c) puo' formulare proposte ai fini della formazione dei bilanci
di previsione; 
      d) esprime al Consiglio di amministrazione, per gli aspetti  di
propria competenza, parere  sul  Bilancio  di  previsione  annuale  e
triennale e sul Conto consuntivo dell'Universita'; 
      e) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in materia di
didattica, di ricerca e di servizi agli studenti; 
      f) formula al Consiglio di amministrazione pareri obbligatori e
proposte sull'istituzione, attivazione, disattivazione,  soppressione
e modifica di corsi o sedi, tenendo conto delle proposte  provenienti
dalle competenti strutture e del parere  delle  relative  Commissioni
paritetiche docenti-studenti; 
      g) propone al Consiglio di  amministrazione  l'attivazione,  la
modifica, la disattivazione  di  dipartimenti,  scuole  e  centri  di
ricerca, tenendo  conto  delle  proposte  formulate  dalle  strutture
interessate; 
      h) esprime parere al Consiglio  di  amministrazione  in  ordine
alla costituzione di Centri di servizio; 
      i) svolge  funzioni  di  coordinamento  e  di  raccordo  con  i
dipartimenti e con le scuole, sentito il Collegio  dei  direttori  di
Dipartimento e Presidenti delle scuole; 
      j) formula al Consiglio di amministrazione proposte di  criteri
di ripartizione e proposte motivate di assegnazione di: 
        I. posti di professore e ricercatore ai Dipartimenti; 
        II. posti di personale tecnico-amministrativo per le esigenze
della ricerca e della didattica; 
        III. risorse finanziarie per progetti di ricerca  di  Ateneo,
per borse di studio e assegni di ricerca; 
        IV. borse di studio per i dottorati di ricerca; 
        V. finanziamenti complessivamente destinati al sostegno delle
attivita' didattiche e dei servizi connessi; 
      k) formula al Consiglio  di  amministrazione  proposte  per  la
messa a concorso di  posti  di  professore  e  di  ricercatore  e  di
personale tecnico-amministrativo per  le  esigenze  della  ricerca  e
della didattica sulla base delle richieste avanzate dai  dipartimenti
e dei pareri delle scuole; 
      l) esprime parere, in relazione alle esigenze didattiche  e  di
ricerca,  sulle  richieste  motivate  avanzate  dai  Dipartimenti  di
risorse logistiche, finanziarie e di personale tecnico amministrativo
necessarie  al  conseguimento  degli   obiettivi   dei   dipartimenti
medesimi; 
      m) approva l'offerta formativa e il Manifesto degli studi; 
      n) designa i componenti del Collegio di disciplina; 
      o) delibera le  modifiche  e  la  revisione  dello  statuto  in
conformita' alle norme stabilite per il relativo procedimento; 
      p) approva il Regolamento generale di Ateneo, previo parere del
Consiglio di amministrazione; 
      q)  approva,  previo  parere  favorevole   del   Consiglio   di
amministrazione, i regolamenti, compresi  quelli  di  competenza  dei
Dipartimenti e delle scuole, in materia di didattica e ricerca; 
      r) esprime parere obbligatorio sul Regolamento  di  Ateneo  per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; 
      s) esprime parere obbligatorio sul Regolamento di funzionamento
del Sistema bibliotecario di Ateneo; 
      t) esprime parere favorevole sul Regolamento  di  funzionamento
del  Comitato  unico  di  garanzia  per  le  pari  opportunita',   la
valorizzazione  del   benessere   di   chi   lavora   e   contro   le
discriminazioni; 
      u)  approva,  previo  parere  favorevole   del   Consiglio   di
amministrazione, il Codice dei comportamenti e  decide,  su  proposta
del Rettore, sulle relative violazioni, qualora  esse  non  siano  di
competenza del Collegio di disciplina; 
      v) esercita il controllo di legittimita'  e  di  merito,  nella
forma della  richiesta  di  riesame,  in  ordine  al  Regolamento  di
funzionamento del Consiglio degli studenti; 
      w) approva il  Regolamento  per  lo  svolgimento  di  attivita'
formative autogestite dagli studenti e dai dottorandi,  acquisito  il
parere del Consiglio degli studenti per quanto di competenza; 
      x) propone al Consiglio  di  amministrazione  l'attivazione  di
Corsi di orientamento studenti e di servizi didattici integrativi; 
      y) esprime parere al Consiglio  di  amministrazione  in  ordine
agli schemi-tipo dei contratti e delle convenzioni nelle  materie  di
propria competenza; 
      z) approva i contratti e le convenzioni nei casi  previsti  dal
Regolamento  di  Ateneo  per  l'amministrazione,  la  finanza  e   la
contabilita'; 
      aa) puo' proporre, con la maggioranza di almeno due  terzi  dei
suoi componenti, al corpo elettorale, secondo modalita' stabilite dal
Regolamento generale di Ateneo, una mozione di sfiducia  al  Rettore,
non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato; 
      bb) adotta il proprio Regolamento di funzionamento. 
    3. Il  Senato  accademico  esercita,  altresi',  tutte  le  altre
attribuzioni che gli sono demandate  da  norme  generali  e  speciali
concernenti l'ordinamento universitario, nonche' dal presente statuto
e dalla normativa regolamentare. 
    4. Il Senato accademico e' composto da: 
      a) il Rettore; 
      b) dieci direttori di  Dipartimento,  due  per  ciascuna  delle
cinque  macroaree  sotto  elencate,  nonche'  un  direttore   per   i
dipartimenti delle sedi decentrate,  laddove  istituiti,  eletti  dal
Collegio dei direttori di Dipartimento  e  Presidenti  delle  scuole,
secondo modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, anche
sulla base di un principio di ponderazione del voto.  In  ogni  caso,
per le macroaree composte da piu' aree scientifico-disciplinari,  non
puo' essere eletto piu' di un Direttore per area. 
    Per l'elezione della componente dei  Direttori  di  Dipartimento,
sono individuate le seguenti macroaree scientifiche: 
      I. macroarea 1 scientifica tecnologica: 
        Area 01 Scienze matematiche e informatiche; 
        Area 02 Scienze fisiche; 
        Area 03 Scienze chimiche; 
        Area 04 Scienze della Terra. 
      II. macroarea 2 scienze biologiche, agrarie e veterinarie: 
        Area 05 Scienze biologiche; 
        Area 07 Scienze agrarie e veterinarie. 
      III. macroarea 3 scienze mediche: 
        Area 06 Scienze mediche. 
      IV. macroarea 4 scienze umanistiche: 
        Area  10  Scienze  dell'antichita',  filologico-letterarie  e
storico-artistiche; 
        Area  11  Scienze  storiche,   filosofiche,   pedagogiche   e
psicologiche; 
        Area 14 Scienze politiche e sociali. 
      V. macroarea 5 scienze giuridiche ed economiche: 
        Area 12 Scienze giuridiche; 
        Area 13 Scienze economiche e statistiche; 
      c)  un  rappresentante  per  ciascuna   delle   seguenti   aree
scientifico-disciplinari: 
        scienze matematiche e informatiche: 
        scienze fisiche; 
        scienze chimiche; 
        scienze della Terra; 
        scienze biologiche; 
        scienze mediche; 
        scienze agrarie e veterinarie; 
        scienze     dell'antichita',     filologico-letterarie      e
storico-artistiche; 
        scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; 
        scienze giuridiche; 
        scienze economiche e statistiche; 
        scienze politiche e sociali. 
    I  rappresentanti  delle  aree  scientifiche  sono   eletti   dai
professori e ricercatori afferenti all'area tra professori di ruolo e
ricercatori a tempo indeterminato, secondo  modalita'  stabilite  dal
Regolamento generale di Ateneo in modo da garantire  la  presenza  di
due professori di I fascia, cinque professori di II fascia  e  cinque
ricercatori. I docenti appartenenti ad Aree diverse da quelle di  cui
alla  lettera  c)  devono  optare  per  l'Area  in   cui   esercitare
l'elettorato  attivo  e   passivo   in   ragione   della   congruita'
dell'attivita' scientifica e didattica. Il Senato  accademico  valuta
tale congruita'; 
      d) cinque rappresentanti degli studenti; 
      e) un rappresentante dei dottorandi di ricerca; 
      f)        tre        rappresentanti        del        personale
tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici  a  tempo
indeterminato. 
    I rappresentanti di cui alle lettera d), e)  ed  f)  sono  eletti
secondo modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. 
    5. Il Senato accademico e' convocato  ordinariamente  almeno  una
volta ogni due mesi e,  in  via  straordinaria,  ogni  volta  che  il
Rettore lo ritenga opportuno. E' convocato,  altresi',  su  richiesta
motivata di 1/5 dei suoi componenti. 
    6. Il Senato accademico dura in carica  tre  anni  accademici.  I
componenti di cui alle lettera d) ed e) del comma 4 durano in  carica
due  anni  accademici.  Tutti  i   componenti   sono   immediatamente
rieleggibili per una sola volta. 
    7. Alle riunioni del Senato accademico partecipano, senza diritto
di voto: 
      a) il pro-rettore vicario che, in  caso  di  impedimento  o  di
assenza del Rettore, lo presiede con diritto di voto; 
      b) il direttore generale, che svolge le funzioni di  segretario
verbalizzante.