Art. 9. Senato accademico 1. Il Senato accademico esercita la funzione di programmazione, di coordinamento e verifica delle attivita' didattiche e di ricerca, fatte salve le attribuzioni degli altri Organi; promuove la cooperazione con altre Universita' e centri culturali e di ricerca; assicura il costante collegamento con le Istituzioni e le forze sociali e produttive. 2. In particolare il Senato accademico: a) formula al Rettore proposte per la redazione del documento di programmazione triennale; b) esprime al Consiglio di amministrazione, per gli aspetti di propria competenza, parere obbligatorio sul documento di programmazione triennale dell'Ateneo; c) puo' formulare proposte ai fini della formazione dei bilanci di previsione; d) esprime al Consiglio di amministrazione, per gli aspetti di propria competenza, parere sul Bilancio di previsione annuale e triennale e sul Conto consuntivo dell'Universita'; e) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti; f) formula al Consiglio di amministrazione pareri obbligatori e proposte sull'istituzione, attivazione, disattivazione, soppressione e modifica di corsi o sedi, tenendo conto delle proposte provenienti dalle competenti strutture e del parere delle relative Commissioni paritetiche docenti-studenti; g) propone al Consiglio di amministrazione l'attivazione, la modifica, la disattivazione di dipartimenti, scuole e centri di ricerca, tenendo conto delle proposte formulate dalle strutture interessate; h) esprime parere al Consiglio di amministrazione in ordine alla costituzione di Centri di servizio; i) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le scuole, sentito il Collegio dei direttori di Dipartimento e Presidenti delle scuole; j) formula al Consiglio di amministrazione proposte di criteri di ripartizione e proposte motivate di assegnazione di: I. posti di professore e ricercatore ai Dipartimenti; II. posti di personale tecnico-amministrativo per le esigenze della ricerca e della didattica; III. risorse finanziarie per progetti di ricerca di Ateneo, per borse di studio e assegni di ricerca; IV. borse di studio per i dottorati di ricerca; V. finanziamenti complessivamente destinati al sostegno delle attivita' didattiche e dei servizi connessi; k) formula al Consiglio di amministrazione proposte per la messa a concorso di posti di professore e di ricercatore e di personale tecnico-amministrativo per le esigenze della ricerca e della didattica sulla base delle richieste avanzate dai dipartimenti e dei pareri delle scuole; l) esprime parere, in relazione alle esigenze didattiche e di ricerca, sulle richieste motivate avanzate dai Dipartimenti di risorse logistiche, finanziarie e di personale tecnico amministrativo necessarie al conseguimento degli obiettivi dei dipartimenti medesimi; m) approva l'offerta formativa e il Manifesto degli studi; n) designa i componenti del Collegio di disciplina; o) delibera le modifiche e la revisione dello statuto in conformita' alle norme stabilite per il relativo procedimento; p) approva il Regolamento generale di Ateneo, previo parere del Consiglio di amministrazione; q) approva, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle scuole, in materia di didattica e ricerca; r) esprime parere obbligatorio sul Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; s) esprime parere obbligatorio sul Regolamento di funzionamento del Sistema bibliotecario di Ateneo; t) esprime parere favorevole sul Regolamento di funzionamento del Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni; u) approva, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, il Codice dei comportamenti e decide, su proposta del Rettore, sulle relative violazioni, qualora esse non siano di competenza del Collegio di disciplina; v) esercita il controllo di legittimita' e di merito, nella forma della richiesta di riesame, in ordine al Regolamento di funzionamento del Consiglio degli studenti; w) approva il Regolamento per lo svolgimento di attivita' formative autogestite dagli studenti e dai dottorandi, acquisito il parere del Consiglio degli studenti per quanto di competenza; x) propone al Consiglio di amministrazione l'attivazione di Corsi di orientamento studenti e di servizi didattici integrativi; y) esprime parere al Consiglio di amministrazione in ordine agli schemi-tipo dei contratti e delle convenzioni nelle materie di propria competenza; z) approva i contratti e le convenzioni nei casi previsti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; aa) puo' proporre, con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, al corpo elettorale, secondo modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, una mozione di sfiducia al Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato; bb) adotta il proprio Regolamento di funzionamento. 3. Il Senato accademico esercita, altresi', tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, nonche' dal presente statuto e dalla normativa regolamentare. 4. Il Senato accademico e' composto da: a) il Rettore; b) dieci direttori di Dipartimento, due per ciascuna delle cinque macroaree sotto elencate, nonche' un direttore per i dipartimenti delle sedi decentrate, laddove istituiti, eletti dal Collegio dei direttori di Dipartimento e Presidenti delle scuole, secondo modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, anche sulla base di un principio di ponderazione del voto. In ogni caso, per le macroaree composte da piu' aree scientifico-disciplinari, non puo' essere eletto piu' di un Direttore per area. Per l'elezione della componente dei Direttori di Dipartimento, sono individuate le seguenti macroaree scientifiche: I. macroarea 1 scientifica tecnologica: Area 01 Scienze matematiche e informatiche; Area 02 Scienze fisiche; Area 03 Scienze chimiche; Area 04 Scienze della Terra. II. macroarea 2 scienze biologiche, agrarie e veterinarie: Area 05 Scienze biologiche; Area 07 Scienze agrarie e veterinarie. III. macroarea 3 scienze mediche: Area 06 Scienze mediche. IV. macroarea 4 scienze umanistiche: Area 10 Scienze dell'antichita', filologico-letterarie e storico-artistiche; Area 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; Area 14 Scienze politiche e sociali. V. macroarea 5 scienze giuridiche ed economiche: Area 12 Scienze giuridiche; Area 13 Scienze economiche e statistiche; c) un rappresentante per ciascuna delle seguenti aree scientifico-disciplinari: scienze matematiche e informatiche: scienze fisiche; scienze chimiche; scienze della Terra; scienze biologiche; scienze mediche; scienze agrarie e veterinarie; scienze dell'antichita', filologico-letterarie e storico-artistiche; scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; scienze giuridiche; scienze economiche e statistiche; scienze politiche e sociali. I rappresentanti delle aree scientifiche sono eletti dai professori e ricercatori afferenti all'area tra professori di ruolo e ricercatori a tempo indeterminato, secondo modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo in modo da garantire la presenza di due professori di I fascia, cinque professori di II fascia e cinque ricercatori. I docenti appartenenti ad Aree diverse da quelle di cui alla lettera c) devono optare per l'Area in cui esercitare l'elettorato attivo e passivo in ragione della congruita' dell'attivita' scientifica e didattica. Il Senato accademico valuta tale congruita'; d) cinque rappresentanti degli studenti; e) un rappresentante dei dottorandi di ricerca; f) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato. I rappresentanti di cui alle lettera d), e) ed f) sono eletti secondo modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. 5. Il Senato accademico e' convocato ordinariamente almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, ogni volta che il Rettore lo ritenga opportuno. E' convocato, altresi', su richiesta motivata di 1/5 dei suoi componenti. 6. Il Senato accademico dura in carica tre anni accademici. I componenti di cui alle lettera d) ed e) del comma 4 durano in carica due anni accademici. Tutti i componenti sono immediatamente rieleggibili per una sola volta. 7. Alle riunioni del Senato accademico partecipano, senza diritto di voto: a) il pro-rettore vicario che, in caso di impedimento o di assenza del Rettore, lo presiede con diritto di voto; b) il direttore generale, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.