Art. 10.
Valutazione di impatto ambientale
1. Qualora il progetto di riutilizzo della piattaforma e delle
strutture connesse in dismissione ricada nel campo di applicazione
della disciplina di valutazione dell'impatto ambientale ai sensi
della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
ovvero qualora la piattaforma e le infrastrutture connesse oggetto
del progetto di riutilizzo siano state oggetto di una favorevole
valutazione di compatibilita' ambientale subordinata alla previsione
che si procedesse al termine dell'esercizio alla dismissione ed al
ripristino dei luoghi, il richiedente presenta, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
contestualmente all'istanza di cui all'art. 8, comma 1, delle
presenti Linee guida, la documentazione necessaria ai fini
dell'espletamento delle procedure disciplinate al Titolo III della
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Per progetti di riutilizzo per i quali non e' prevista la
valutazione di impatto ambientale il progetto medesimo e' sottoposto
ad una valutazione preliminare al fine di individuare l'eventuale
procedura ambientale da avviare ai sensi dell'art. 6, comma 9, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.