Art. 11.
Autorizzazione unica del progetto di riutilizzo
1. L'autorizzazione unica del progetto di riutilizzo e'
rilasciata dalla amministrazione competente a seguito di un
procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di
semplificazione e con le modalita' di cui agli articoli 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241. e successive modifiche ed
integrazioni.
2. Nell'ambito del procedimento unico sono acquisiti i pareri
delle amministrazioni interessate e l'esito della procedura di
valutazione di impatto ambientale, laddove prevista, ovvero gli esiti
della valutazione preliminare di cui all'art. 10, comma 2. Le
amministrazioni che partecipano al procedimento unico di cui al comma
1 sono il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero
dei beni e delle attivita' culturali, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa, il
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Partecipano inoltre il titolare della concessione mineraria e, ove
previsto dalla normativa di settore, la regione, la provincia ed il
comune interessati.
3. L'Amministrazione competente, prima del rilascio
dell'autorizzazione unica, verifica l'esistenza di tutte le garanzie
economiche di cui all'art. 8.
4. Il richiedente, ottenuta l'autorizzazione unica al riutilizzo
di una piattaforma o infrastruttura connessa in dismissione deve
richiedere nel termine stabilito nella stessa Autorizzazione unica la
concessione demaniale marittima per l'occupazione e l'uso dell'area
interessata per le finalita' oggetto dell'autorizzazione.
5. Qualora nell'ambito del procedimento sia acquisito uno o piu'
atti di dissenso considerati non superabili, l'amministrazione
competente adotta la determinazione di conclusione negativa del
procedimento che costituisce il rigetto della domanda e produce gli
effetti della comunicazione di cui all'art. 10-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'amministrazione competente trasmette alle altre amministrazioni
coinvolte le eventuali osservazioni presentate nel termine di cui al
suddetto articolo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali
osservazioni e' data ragione nell'ulteriore determinazione di
conclusione del procedimento.
6. Eventuali dissensi diversi da quelli del comma precedente sono
gestiti dall'Amministrazione competente nei termini e nelle modalita'
previste dagli articoli 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni