Art. 12.
Cessazione attivita' mineraria
1. La Sezione UNMIG competente, previo sopralluogo congiunto con
la Capitaneria di porto e l'amministrazione competente, verifica
l'avvenuta rimozione delle parti di piattaforma od infrastruttura
connessa eventualmente prevista dal progetto di riutilizzo
autorizzato secondo l'art. 11, e redige l'attestazione di cessazione
dell'attivita' mineraria e del relativo bene minerario.