Art. 8.
Riutilizzo di una piattaforma e infrastrutture connesse
per scopi diversi dall'attivita' mineraria
1. Le societa' o enti interessati al riutilizzo di una
piattaforma e/o infrastruttura connessa in dismissione mineraria di
cui all'elenco dell'art. 5, comma 4, presentano entro dodici mesi
dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 3 del medesimo
articolo, al Ministero dello sviluppo economico-DGSAIE, al Ministero
dello sviluppo economico-DGS-UNMIG, alla Capitaneria di porto,
all'Amministrazione competente e ove previsto agli enti territoriali
interessati, una istanza completa del progetto di riutilizzo
predisposto con un livello informativo e di dettaglio almeno
equivalente a quello del progetto di fattibilita' tecnico economica
come definito dall'art. 23, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50. L'istanza e' pubblicata sul BUIG, del mese
successivo alla data di presentazione dell'istanza medesima.
2. Possono presentare le istanze di cui al comma 1, le societa' o
gli enti che dispongano di requisiti di ordine generale, capacita'
tecnica, economica, finanziaria ed organizzativa adeguati alla
esecuzione e realizzazione dei progetti presentati. I richiedenti
devono possedere nell'Unione europea strutture tecniche e
amministrative adeguate alle attivita' previste, ovvero presentare
una dichiarazione con la quale il legale rappresentante si impegni,
in caso di conferimento, a costituirle. Dall'oggetto sociale deve
risultare che le attivita' del soggetto richiedente comprendono le
attivita' previste nel progetto di riutilizzo.
3. L'istanza di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una
dichiarazione in cui il soggetto proponente si impegna a presentare,
prima dell'autorizzazione unica alla esecuzione del progetto di
riutilizzo, una fidejussione bancaria o assicurativa commisurata al
valore delle opere di rimozione post riutilizzo ovvero delle nuove
installazioni/strutture, della piattaforma e infrastrutture connesse,
e degli interventi di recupero ambientale, nonche' garanzie
economiche per coprire i costi di un eventuale incidente, commisurati
a quelli derivanti dal piu' grave incidente nei diversi scenari
ipotizzati in fase di studio ed analisi dei rischi.
4. Per quanto riguarda i requisiti di ordine generale, il
richiedente fornisce:
se il richiedente ha sede in Italia, i documenti di cui
all'allegato 1, punto 1;
se il richiedente ha sede in uno Stato membro dell'Unione
europea o in altro Stato, i documenti di cui all'allegato 1, punto 2.
5. Ai fini della valutazione della capacita' economica e
finanziaria, il richiedente presenta la documentazione di cui
all'allegato 1, punto 3.
6. Ai fini della valutazione della capacita' tecnica e
organizzativa il richiedente presenta la documentazione di cui
all'allegato 1, punto 4.
7. Ai fini della valutazione della capacita' tecnica ed
organizzativa relativa alla salute, alla sicurezza, all'ambiente e
alla gestione dei rischi, il richiedente presenta la documentazione
di cui all'allegato 1, punto 5.
8. Le istanze presentate, corredate dal progetto di riutilizzo
come definito al comma 1 del presente articolo, sono valutate dalle
Amministrazioni competenti, anche al fine della comparazione di tutti
i progetti riferiti alla medesima piattaforma, sulla base dei
seguenti criteri:
a. Innovazione industriale e/o scientifica e/o energetica
promossa dal progetto;
b. Impatto socio-economico generale (su scala nazionale e
regionale) e specifico per i territori vicini (concorrenza) alle
strutture da riutilizzare e sue ricadute;
c. Sostenibilita' economica del progetto;
d. Sinergia tecnologica attuabile tra le funzionalita' proposte
nel nuovo progetto e la struttura esistente;
e. Sostenibilita' ambientale del progetto, comprensiva della
valutazione degli aspetti concernenti il patrimonio culturale ed il
paesaggio e di eventuali effetti cumulativi con altre strutture
esistenti;
f. Piano di manutenzione delle strutture;
g. Completezza e razionalita' del progetto proposto;
h. Tempi programmati per l'esecuzione del progetto;
i. Modalita' di svolgimento dei lavori, anche riferite alla
sicurezza e alla salvaguardia ambientale, nonche' alla dismissione e
al ripristino dello stato dei luoghi;
j. Eventuali accordi di programma con Amministrazioni centrali
o locali.