Art. 10. Istruttoria preliminare 1. Il reclamo regolarmente presentato non comporta la necessaria adozione di un provvedimento del Collegio ai sensi dell'art. 143, comma 1, del codice. 2. Il dipartimento, servizio o altra unita' organizzativa cui il reclamo e' assegnato avvia un'istruttoria preliminare e, fermo restando quanto previsto dall'art. 8, commi 1 e 2, del presente articolo informa l'istante dello stato o dell'esito del reclamo entro tre mesi dalla data della sua ricezione o della sua regolarizzazione. 3. Il dipartimento, servizio o altra unita' organizzativa verifica se sussistono idonei elementi in ordine alle presunte violazioni e alle misure richieste dall'istante. A tal fine, il dipartimento, servizio o altra unita' organizzativa esamina la documentazione pervenuta e puo' curare l'acquisizione di precisazioni e informazioni in ordine ai fatti e alle circostanze cui si riferisce il reclamo, anche sentendo personalmente o a mezzo di procuratore il titolare o il responsabile del trattamento, mediante richiesta di informazioni o di esibizione di documenti ai sensi dell'art. 157 del codice sottoscritta dal dirigente competente, nonche' procedendo ai sensi dell'art. 22. In tale contesto il dipartimento, servizio o unita' organizzativa puo' invitare il titolare o il responsabile ad eseguire spontaneamente le misure richieste con il reclamo e a comunicare all'Ufficio, entro il termine da quest'ultimo richiesto, la propria eventuale adesione. 4. Al fine di promuovere l'esame organico di questioni, anche pervenute in tempi diversi, che possono rendere opportuna l'adozione di un eventuale provvedimento di carattere generale, l'istruttoria preliminare puo' essere svolta contestualmente in relazione a piu' reclami aventi il medesimo oggetto o che riguardano il medesimo titolare o responsabile del trattamento, oppure trattamenti di dati tra loro correlati. L'eventuale riunione o separazione di procedimenti e' disposta dal dirigente del dipartimento, servizio o unita' organizzativa competente. Per i procedimenti di pertinenza di piu' unita' organizzative la riunione o separazione e' disposta dal segretario generale.