Art. 11. Chiusura dell'istruttoria preliminare 1. Al termine dell'istruttoria preliminare, il dipartimento, servizio o altra unita' organizzativa competente puo' concludere l'esame del reclamo archiviandolo, quando: a) la questione prospettata con il reclamo non risulta riconducibile alla protezione dei dati personali o ai compiti demandati al Garante; b) non sono ravvisati, allo stato degli atti, gli estremi di una violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali; c) si tratta di una richiesta eccessiva, in particolare per il carattere pretestuoso o ripetitivo anche ai sensi dell'art. 57, paragrafo 4, del RGPD; d) la questione prospettata con il reclamo e' stata gia' esaminata dall'Autorita', in particolare con un provvedimento collegiale di carattere generale, o puo' essere esaminata richiamando provvedimenti o questioni gia' affrontate dal Garante ovvero esprimendo un prudente avviso su questioni che non presentano particolare rilevanza sul piano generale. 2. Nei casi di cui al comma 1 del presente articolo e' fornito all'istante un riscontro indicando succintamente le ragioni per le quali, ai sensi del medesimo comma, non e' promossa l'adozione di un provvedimento del Collegio. 3. Delle determinazioni di cui al comma 1 e' informato il Collegio nei modi di cui all'art. 36 del presente regolamento.