Art. 13. Diritto di difesa 1. Il destinatario della comunicazione di cui all'art. 12 puo' esercitare il diritto di difesa mediante la presentazione di deduzioni scritte e documenti, nonche', ove richiesta, con l'audizione personale in merito ai fatti oggetto di comunicazione. 2. Entro trenta giorni dalla data di notifica della predetta comunicazione le deduzioni scritte e i documenti sono inviati all'unita' organizzativa competente. 3. Il destinatario della comunicazione puo' richiedere, con specifica istanza debitamente motivata, una breve proroga. La proroga, di norma non superiore a quindici giorni, puo' essere concessa secondo criteri di proporzionalita' anche in relazione alle caratteristiche operativo/dimensionali dei destinatari stessi e alla complessita' della vicenda presa in esame. Il dipartimento, servizio o altra unita' organizzativa competente comunica l'accoglimento o il rigetto della richiesta di proroga. 4. Ove sia altresi' richiesta un'audizione, con istanza specifica anche allegata alle memorie difensive indirizzate al dipartimento, servizio o altra unita' organizzativa competente, la medesima ha luogo presso la sede del Garante nella data fissata dall'ufficio. Dell'audizione e' redatto un sintetico verbale a cura dell'ufficio. L'eventuale rinuncia all'audizione deve essere comunicata tempestivamente al dipartimento, servizio o altra unita' organizzativa competente in relazione all'istruttoria. In sede di audizione i richiedenti svolgono le proprie controdeduzioni, evitando duplicazioni o meri rinvii a quanto gia' rappresentato negli scritti difensivi. L'audizione delle persone fisiche destinatarie della comunicazione di cui all'art. 12, comma 2, ha carattere strettamente personale; e' consentita la partecipazione con l'assistenza di un avvocato o di altro consulente. 5. La mancata presentazione di controdeduzioni scritte o della richiesta di audizione non pregiudica il seguito del procedimento.