(Regolamento-art. 15)
 
                              Art. 15. 
 
               Reclami aventi ad oggetto la violazione 
                 degli articoli da 15 a 22 del RGPD 
 
    1. In relazione  ai  reclami  che  abbiano  ad  oggetto,  in  via
esclusiva, la violazione degli articoli da 15 a 22  del  RGPD  per  i
quali l'istante abbia  gia'  esercitato,  in  relazione  al  medesimo
oggetto, i diritti riconosciuti da tali  disposizioni  nei  confronti
del titolare del trattamento senza ottenere un idoneo  riscontro  nei
termini di cui all'art. 12, paragrafo 3, del RGPD, salvi  i  casi  di
inammissibilita'  o  manifesta  infondatezza,  entro   quarantacinque
giorni dalla data della sua ricezione, il reclamo  e'  comunicato  al
titolare, con  invito  ad  esercitare  entro  venti  giorni  dal  suo
ricevimento la facolta' di comunicare all'istante  e  all'Ufficio  la
propria eventuale adesione spontanea. 
    2. Il reclamo reca in allegato copia della richiesta  rivolta  al
titolare del trattamento e dell'eventuale riscontro ricevuto. 
    3. Qualora  l'istante  non  abbia  preventivamente  esercitato  i
diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del RGPD con istanza  rivolta
al titolare del trattamento, se dal reclamo non emergano specifiche e
fondate ragioni che ne giustifichino  la  mancata  effettuazione,  il
dipartimento, servizio o  altra  unita'  organizzativa  ai  quali  il
reclamo e' assegnato invita, entro quarantacinque giorni  dalla  data
della ricezione del reclamo, l'istante a rivolgersi al  titolare  del
trattamento. 
    4. In caso di adesione spontanea da parte del titolare  ai  sensi
del comma 1, il dipartimento, servizio o altra  unita'  organizzativa
competente informa l'istante, ai sensi dell'art. 77, paragrafo 2, del
RGPD, e comunica  al  titolare  o  al  responsabile  del  trattamento
l'avvio del procedimento per l'adozione dei provvedimenti di cui agli
articoli 58, paragrafo 2, e 83 del  RGPD,  ai  sensi  dell'art.  166,
comma 5, del codice e nei termini di cui  all'art.  12  del  presente
regolamento.