(Regolamento-art. 16)
 
                              Art. 16. 
 
                        Ordinanza ingiunzione 
 
    1. Ai sensi dell'art. 58, paragrafo 2, lettera i), e dell'art. 83
del RGPD  nonche'  dell'art.  166  del  codice,  il  Collegio  adotta
l'ordinanza ingiunzione, con la  quale  dispone  altresi'  in  ordine
all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria  della  sua
pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai
sensi dell'art. 166, comma 7, del codice. 
    2.  L'ordinanza  ingiunzione  o  l'atto  di  archiviazione   sono
notificati ai destinatari  degli  stessi  a  cura  del  dipartimento,
servizio o altra unita' organizzativa che ne ha curato l'istruttoria. 
    3.  Quando  ne  ricorrono  le  condizioni,  il  provvedimento  e'
altresi' trasmesso, a cura del dipartimento, servizio o altra  unita'
organizzativa  che  ha  curato  il  procedimento  sanzionatorio,   al
dipartimento, servizio o altra  unita'  organizzativa  competente  in
materia di amministrazione e contabilita' per  l'iscrizione  a  ruolo
dei relativi importi. 
    4.  Resta  salva  l'applicazione  dell'art.  28  della  legge  24
novembre 1981, n. 689.