Art. 16. Ordinanza ingiunzione 1. Ai sensi dell'art. 58, paragrafo 2, lettera i), e dell'art. 83 del RGPD nonche' dell'art. 166 del codice, il Collegio adotta l'ordinanza ingiunzione, con la quale dispone altresi' in ordine all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sua pubblicazione, per intero o per estratto, sul sito web del Garante ai sensi dell'art. 166, comma 7, del codice. 2. L'ordinanza ingiunzione o l'atto di archiviazione sono notificati ai destinatari degli stessi a cura del dipartimento, servizio o altra unita' organizzativa che ne ha curato l'istruttoria. 3. Quando ne ricorrono le condizioni, il provvedimento e' altresi' trasmesso, a cura del dipartimento, servizio o altra unita' organizzativa che ha curato il procedimento sanzionatorio, al dipartimento, servizio o altra unita' organizzativa competente in materia di amministrazione e contabilita' per l'iscrizione a ruolo dei relativi importi. 4. Resta salva l'applicazione dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.