Art. 25. Direttore generale 1. Il direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, esplica l'attivita' di complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Le sue attribuzioni non si estendono alla gestione della ricerca e della didattica. 2. Il direttore generale in particolare: a) coadiuva il rettore e gli organi accademici per gli aspetti di propria competenza; b) cura l'attuazione dei programmi e delle direttive generali definite dal rettore, dal consiglio di amministrazione e dagli organi accademici; c) cura l'attuazione, per gli aspetti di propria competenza, delle delibere e dei provvedimenti adottati dal rettore, dal Senato accademico e dal consiglio di amministrazione vigilando sull'esecuzione degli stessi; d) in attuazione dei piani generali di organizzazione e finanziari approvati dal consiglio di amministrazione, definisce l'organizzazione degli uffici e stabilisce le misure necessarie per l'adozione dei relativi atti; attribuisce incarichi e responsabilita' ai dirigenti, definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali; e) dirige, coordina e controlla l'attivita' dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propone l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dalla normativa vigente; f) propone le risorse e i profili professionali relativi al personale tecnico-amministrativo necessari al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale; g) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti; h) predispone annualmente una relazione sull'attivita' e lo stato della struttura amministrativo gestionale dell'Ateneo e la sottopone al rettore; i) esercita ogni altra funzione conferitagli dalle norme vigenti o dagli organi di Governo dell'Ateneo. 3. L'incarico di direttore generale e' conferito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il Senato accademico, a soggetto individuato tra personalita' di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali. 4. In caso di reiterata o grave inosservanza degli indirizzi degli organi di Governo o a seguito di risultati di gestione negativi, l'incarico di direttore generale puo' essere revocato prima della scadenza del termine dal consiglio di amministrazione, su proposta motivata del rettore, sentito il Senato accademico. 5. L'incarico di direttore generale e' regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile.