(Allegato-art. 3)
                               Art. 3. 
 
                        Obiettivi e strumenti 
 
    1. Il sistema delle  relazioni  sindacali  e'  lo  strumento  per
costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e  soggetti
sindacali, improntate alla  partecipazione  consapevole,  al  dialogo
costruttivo  e  trasparente,  alla   reciproca   considerazione   dei
rispettivi  diritti  ed  obblighi,   nonche'   alla   prevenzione   e
risoluzione dei conflitti. 
    2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali: 
      si attua  il  contemperamento  della  missione  pubblica  delle
amministrazioni con gli interessi dei lavoratori; 
      si migliora la qualita' delle decisioni assunte; 
      si sostengono la crescita professionale e  l'aggiornamento  dei
dirigenti, nonche' i  processi  di  innovazione  organizzativa  e  di
riforma della pubblica amministrazione. 
    3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilita'  dei  datori
di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le  relazioni  sindacali
presso  le  amministrazioni  si  articolano  nei   seguenti   modelli
relazionali: 
      a) partecipazione; 
      b) contrattazione integrativa. 
    4. La  partecipazione  e'  finalizzata  ad  instaurare  forme  di
dialogo costruttivo tra le parti, su  atti  e  decisioni  di  valenza
generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi
riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire  adeguati  diritti
di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in: 
      informazione; 
      confronto. 
    5. La contrattazione integrativa e' finalizzata alla stipulazione
di contratti che obbligano reciprocamente le parti. Le  clausole  dei
contratti  sottoscritti  possono   essere   oggetto   di   successive
interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con
le procedure di cui all'art. 8. 
    6. E' istituito presso l'ARAN, senza nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica,   l'Osservatorio   a   composizione
paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalita' con cui
ciascuna amministrazione adotta gli atti adottati unilateralmente  ai
sensi dell'art. 40, comma 3-ter,  decreto  legislativo  n.  165/2001.
L'Osservatorio verifica altresi' che tali  atti  siano  adeguatamente
motivati  in   ordine   alla   sussistenza   del   pregiudizio   alla
funzionalita' dell'azione amministrativa. Ai componenti non  spettano
compensi,  gettoni,  emolumenti,  indennita'  o  rimborsi  di   spese
comunque denominati. L'Osservatorio di cui al presente comma e' anche
sede di confronto su temi contrattuali  che  assumano  una  rilevanza
generale, anche al  fine  di  prevenire  il  rischio  di  contenziosi
generalizzati. 
    7. Le clausole del presente titolo  sostituiscono  integralmente,
per  il  personale  destinatario  del   presente   CCNL,   tutte   le
disposizioni  in  materia  di  relazioni   sindacali   previste   nei
precedenti CCNL di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate.