(Allegato-art. 6)
                               Art. 6. 
 
           Contrattazione collettiva integrativa: soggetti 
 
    1.  La  contrattazione  collettiva  integrativa  si  svolge,  nel
rispetto delle procedure stabilite dalla legge e dal  presente  CCNL,
tra la delegazione sindacale, come  individuata  al  comma  2,  e  la
delegazione di parte datoriale, come individuata al comma 4. 
    2. I soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa
sono: 
      a)   i   rappresentanti   nazionali   o   territoriali    delle
organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente CCNL; 
      b)   le   rappresentanze   sindacali    aziendali    costituite
espressamente per la presente area contrattuale  ai  sensi  dell'art.
42,  comma  2,  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001   dalle
organizzazioni sindacali  rappresentative,  in  quanto  ammesse  alle
trattative  per  la  sottoscrizione  dei  CCNL  della   stessa   area
dirigenziale, ai  sensi  dell'art.  43  del  decreto  legislativo  n.
165/2001. 
    3. La disciplina di cui al comma 2 lett.  b)  trova  applicazione
fino alla  costituzione  delle  specifiche  rappresentanze  sindacali
unitarie del personale  destinatario  del  presente  CCNL,  ai  sensi
dell'art. 42, comma 9, del decreto legislativo n. 165 del 2001. 
    4. I componenti della delegazione di parte datoriale, tra cui  e'
individuato il  presidente,  sono  designati  dall'organo  competente
secondo  i  rispettivi  ordinamenti.  Presso   le   universita',   la
delegazione  di  parte  datoriale  e'  nominata  dal   Consiglio   di
amministrazione ed e' presieduta dal Rettore e dal Direttore generale
o  da  soggetti  loro  delegati.  Presso   le   Aziende   ospedaliere
universitarie  la  delegazione  datoriale  e'  nominata   dall'organo
competente secondo  i  rispettivi  ordinamenti  ed  e'  composta  dal
titolare del potere  di  rappresentanza  dell'Azienda  o  da  un  suo
delegato e dal rettore dell'Universita' o da un suo delegato,  tra  i
quali e' individuato il presidente. Presso gli enti  di  ricerca,  la
delegazione di parte datoriale e' composta dal presidente o da un suo
delegato, che la  presiede,  e  dal  direttore  generale  o  uno  suo
delegato.