(Allegato-art. 8)
                               Art. 8. 
 
      Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure 
 
    1. Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale  e  si
riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 1. I criteri di
ripartizione  dei  Fondi  tra  quota  destinata  a  retribuzione   di
posizione e quota  destinata  a  retribuzione  di  risultato  possono
essere negoziati con cadenza annuale. 
    2.  L'amministrazione  provvede  a  costituire   la   delegazione
datoriale di cui all'art.  6,  comma  4  entro  trenta  giorni  dalla
stipulazione del presente contratto. 
    3. L'amministrazione convoca  la  delegazione  sindacale  di  cui
all'art. 6, comma 2, per l'avvio del negoziato, entro  trenta  giorni
dalla presentazione delle piattaforme e comunque non  prima  di  aver
costituito,  entro  il  termine  di  cui  al  comma  2,  la   propria
delegazione. 
    4. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di
comportamento indicati dall'art. 9, qualora,  decorsi  trenta  giorni
dall'inizio delle trattative,  prorogabili  fino  ad  un  massimo  di
ulteriori trenta giorni, non si sia  raggiunto  l'accordo,  le  parti
riassumono le rispettive  prerogative  e  liberta'  di  iniziativa  e
decisione, sulle materie di cui all'art. 7, comma 2. 
    5. Qualora non  si  raggiunga  l'accordo  sulle  materie  di  cui
all'art. 7, comma 3 ed il protrarsi  delle  trattative  determini  un
oggettivo pregiudizio alla funzionalita' dell'azione  amministrativa,
nel rispetto  dei  principi  di  comportamento  di  cui  all'art.  9,
l'amministrazione interessata puo' provvedere,  in  via  provvisoria,
sulle materie oggetto  del  mancato  accordo,  fino  alla  successiva
sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi
celeri alla conclusione dell'accordo. Il  termine  minimo  di  durata
delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del  decreto
legislativo  n.  165/2001  e'  fissato  in   quarantacinque   giorni,
eventualmente prorogabili di ulteriori quarantacinque. 
    6.  Il   controllo   sulla   compatibilita'   dei   costi   della
contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e  la
relativa certificazione degli oneri sono  effettuati  dall'organo  di
controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1  del  decreto
legislativo  n.  165/2001.  A  tal  fine,  l'Ipotesi   di   contratto
collettivo  integrativo  definita  dalle   parti,   corredata   dalla
relazione illustrativa e da quella tecnica, e' inviata a tale  organo
entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da  parte
del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa  entro  cinque
giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di  governo
competente dell'amministrazione puo' autorizzare il presidente  della
delegazione trattante  di  parte  pubblica  alla  sottoscrizione  del
contratto. 
    7.  I  contratti  collettivi  integrativi  conservano   la   loro
efficacia fino alla stipulazione,  presso  ciascuna  amministrazione,
dei successivi contratti collettivi integrativi. 
    8.  Le  amministrazioni  sono  tenute  a  trasmettere,  per   via
telematica,  all'ARAN  ed  al  CNEL,  entro   cinque   giorni   dalla
sottoscrizione  definitiva,  il  testo   del   contratto   collettivo
integrativo ovvero il testo degli atti assunti ai sensi dei commi 4 o
5, corredati dalla relazione illustrativa e da quella tecnica.