Art. 10. Consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione e' l'organo che, in coerenza con le scelte programmatiche operate dal senato accademico, delibera e sovrintende in materia di gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'Ateneo, fatti salvi i poteri di gestione attribuiti a singole strutture didattiche, di ricerca, di servizio. 2. Il consiglio di amministrazione, in particolare: 2.1 svolge funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale, della programmazione edilizia e del personale; 2.2 vigila sulla sostenibilita' finanziaria delle attivita'; 2.3 delibera, previo parere favorevole del senato accademico, l'istituzione, l'attivazione, la modifica o la soppressione di corsi, sedi, scuole e dipartimenti e attribuisce i corsi di studio, le scuole di specializzazione e i corsi di dottorato a ciascun dipartimento; 2.4 adotta, sentito il senato accademico, il regolamento per l'amministrazione, la finanza, la contabilita', l'attivita' gestionale e negoziale; 2.5 approva, su proposta del rettore, previo parere del senato accademico, il bilancio di previsione, annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale di Ateneo; 2.6 trasmette ai Ministeri competenti il bilancio di previsione annuale, triennale e il conto consuntivo; 2.7 conferisce, su proposta del rettore e sentito il parere del senato accademico, l'incarico di direttore generale; 2.8 concorda con il direttore generale, per ciascun esercizio, gli obiettivi dell'azione amministrativa e ne verifica il conseguimento; 2.9 ha le competenze in materia disciplinare, relativamente ai docenti, contemplate dall'art. 10 della legge n. 240/2010; 2.10 approva le proposte di chiamata e di afferenza dei docenti avanzate dai dipartimenti; 2.11 esprime parere sul codice etico ai sensi dell'art. 41, comma 3; 2.12 delibera, previo parere del senato accademico e sentito il consiglio degli studenti, i provvedimenti relativi: alle tasse e ai contributi per l'iscrizione ai corsi di studio e ad altre iniziative formative; alla concessione di esoneri e borse di studio gravanti sul bilancio; alle modalita' di collaborazione degli studenti; alle attivita' di servizio; 2.13 delibera l'ammontare dell'indennita' per il rettore, i pro rettori, i direttori di Dipartimento, i componenti il consiglio di amministrazione, il senato accademico, il nucleo di valutazione, il collegio dei revisori dei conti e per gli incaricati di attivita' istituzionali o comunque attinenti al funzionamento dell'Ateneo. 2.14 delibera sull'attribuzione del fondo di Ateneo per la premialita' di professori e ricercatori; 3. Esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo Statuto, dagli altri atti normativi dell'Ateneo, dalla legge. 4. Per la validita' delle sedute del consiglio di amministrazione e' necessario che intervenga la maggioranza assoluta dei componenti dell'organo. Gli assenti, anche se giustificati, non concorrono ai fini del raggiungimento dei quorum strutturali. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto: in caso di parita' prevale il voto del Presidente. 5. Il consiglio di amministrazione e' composto da dieci membri: a) il rettore che lo presiede; b) due componenti esterni designati dal senato accademico; c) due rappresentanti degli studenti eletti nell'ambito della medesima componente; d) quattro docenti interni all'Ateneo; e) un componente del personale tecnico amministrativo. Per la scelta dei componenti interni, docenti e personale tecnico amministrativo, il senato accademico, con propria deliberazione, emana un avviso pubblico per acquisire le candidature. Il senato accademico, avvalendosi anche di apposita commissione con funzioni istruttorie, composta da cinque propri componenti, verifica e attesta con specifica deliberazione, tra le candidature presentate, la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 2 comma 1 lettera i) della legge n. 240/2010. 5.1. Relativamente al personale docente, il senato accademico nomina i quattro componenti tenuto conto delle quattro aree culturali indicate in allegato al presente statuto. Nel caso di piu' candidati appartenenti alla medesima area culturale, in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, il senato accademico procede a indire le elezioni per la individuazione del membro del consiglio di amministrazione, definendo l'elettorato attivo e passivo per area culturale. Nell'ipotesi descritta, il candidato che ottiene il maggior numero di preferenze e' nominato dal senato accademico quale componente del consiglio di amministrazione. Ove all'esame delle candidature non risulti alcun candidato idoneo afferente a una determinata area culturale, il senato accademico provvedera' a designare, fra i candidati idonei, un componente del consiglio di amministrazione. 5.2. Relativamente al personale tecnico-amministrativo si procede alla consultazione elettorale. Risultera' eletto il candidato che otterra' il maggior numero di voti. 5.3. Al consiglio di amministrazione partecipano il pro rettore vicario e il direttore generale senza diritto di voto. 6. Il consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni. La componente studentesca dura in carica due anni. Il mandato delle componenti e' rinnovabile per una sola volta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera m) della legge n. 240/2010. 8. L'elettorato passivo, per la rappresentanza studentesca, e' attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Universita'. 9. I membri del consiglio di amministrazione decadono qualora non partecipino con continuita' alle sedute, secondo modalita' e termini previsti dall'apposita disciplina dettata dal regolamento generale di Ateneo e secondo le conseguenti modalita' previste dal regolamento dell'organo.