(Statuto-art. 8)
                               Art. 8. 
                               Rettore 
 
    1. Il rettore rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di  legge
e sovrintende a tutte le sue attivita'. Esercita funzioni generali di
indirizzo,  di   iniziativa,   di   coordinamento   delle   attivita'
scientifiche e didattiche dell'Ateneo. 
    Il rettore: 
      1.1  e'  responsabile   del   perseguimento   delle   finalita'
dell'Universita'  secondo  criteri  di  qualita',  nel  rispetto  dei
principi di  efficacia,  efficienza,  trasparenza  e  promozione  del
merito; 
      1.2  garantisce  il  rispetto   dei   principi   di   autonomia
dell'Universita', di liberta' della didattica e  della  ricerca,  dei
diritti del personale e degli studenti; 
      1.3 garantisce l'osservanza della legge, dello  Statuto  e  dei
regolamenti; 
      1.4 convoca e presiede il senato accademico e il  consiglio  di
amministrazione, coordinandone le  attivita'  e  sovrintendendo  alla
esecuzione delle rispettive deliberazioni; 
      1.5 conclude gli accordi  in  materia  didattica,  scientifica,
amministrativa, culturale e ogni altro contratto o convenzione di sua
competenza; 
      1.6 emana lo statuto e i regolamenti di Ateneo, compresi quelli
interni di ciascuna struttura; 
      1.7  propone   il   documento   di   programmazione   triennale
dell'Ateneo, come previsto dalle norme,  anche  tenendo  conto  delle
proposte e dei pareri del senato accademico; 
      1.8 propone il  bilancio  di  previsione  annuale  e  triennale
dell'Ateneo e il conto consuntivo; 
      1.9 adotta decreti,  in  casi  di  necessita'  e  urgenza,  per
assumere provvedimenti di competenza  del  senato  accademico  o  del
consiglio di amministrazione, sottoponendoli a ratifica degli  organi
competenti, di norma, nella prima seduta utile; 
      1.10 propone il direttore  generale,  secondo  quanto  previsto
dall'art. 2, comma 1, lettera n)  della  legge  n.  240  del  2010  e
successive modificazioni e integrazioni; 
      1.11  esercita  le  funzioni  di  iniziativa  dei  procedimenti
disciplinari nei  confronti  del  personale  docente  e  ne  cura  lo
svolgimento,  limitatamente   ai   provvedimenti   disciplinari   non
superiori alla censura, secondo le modalita'  previste  dall'art.  10
della legge n. 240/2010 e successive modificazioni e integrazioni; 
      1.12  procede,   con   propri   decreti,   all'assunzione   dei
professori, all'assunzione dei ricercatori a tempo determinato  e  ai
passaggi di ruolo dei docenti in servizio; inoltre stipula  contratti
per attivita' di insegnamento, ai sensi dell'art. 23 della  legge  n.
240/2010; 
      1.13 esercita tutte le  attribuzioni  che  gli  sono  demandate
dallo Statuto, dagli atti normativi dell'Ateneo, dalla legge  e  ogni
altra funzione non espressamente attribuita ad altro organo. 
    2. Il rettore e' eletto tra i  professori  ordinari  in  servizio
presso le Universita' italiane. 
    3. Il rettore e' nominato con decreto del Ministro. 
    4.  Dura  in  carica  per  un  unico  mandato  di  sei  anni  non
rinnovabile. 
    5. L'elettorato passivo spetta ai professori che abbiano  optato,
o che optino in caso di elezione, per il tempo pieno e per i quali il
numero di anni di permanenza in servizio, prima  del  collocamento  a
riposo, sia almeno pari alla durata del mandato. 
    6. L'ufficio di rettore  e'  incompatibile  con  qualsiasi  altra
carica  accademica,  fatta  salva  la  presidenza  del  consiglio  di
amministrazione e del senato accademico. 
    7. L'elettorato attivo per la elezione del rettore e'  costituito
da: 
      7.1 i professori di ruolo; 
      7.2 i ricercatori a tempo indeterminato; 
      7.3 i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24  della
legge n. 240/2010; 
      7.4  il  personale  tecnico  e   amministrativo,   compresi   i
dirigenti, i cui voti espressi sono calcolati nella misura del 20%; 
      7.5 la rappresentanza  degli  studenti  iscritti  ai  corsi  di
laurea, di laurea magistrale e dottorato di ricerca nei  consigli  di
Dipartimento, di cui all'art. 21, comma 22 dello statuto. 
    8. Le elezioni del rettore si svolgono nei sei  mesi  antecedenti
la  scadenza  del  mandato  e  vengono  indette  dal  decano  secondo
modalita' definite nel regolamento generale di Ateneo. 
    Tra il sessantesimo e il trentesimo  giorno  precedente  la  data
prevista per le elezioni del rettore sono presentate  le  candidature
che debbono essere sottoscritte da almeno dieci componenti del  corpo
elettorale. 
    In caso di cessazione anticipata, le elezioni  sono  indette  dal
decano entro trenta giorni e devono svolgersi tra il novantesimo e il
centoventesimo giorno  successivo  alla  data  di  cessazione,  ferme
restando le scadenze  e  le  modalita'  per  la  presentazione  delle
candidature. 
    In caso di dimissioni, il periodo decorre dal giorno successivo a
quello di accettazione delle stesse da parte del Ministro. 
    Ciascun candidato rende pubbliche  le  linee  programmatiche  che
intende perseguire nel governo dell'Universita'. 
    9. Il rettore e'  eletto  nella  prima  votazione  a  maggioranza
assoluta degli aventi diritto al voto, nella successiva  votazione  a
maggioranza assoluta dei votanti. 
    10. In caso di mancata elezione si procedera' con il sistema  del
ballottaggio tra i due  candidati  che  nell'ultima  votazione  hanno
riportato il maggiore numero di voti.  In  caso  di  parita'  risulta
eletto il candidato con maggiore anzianita' nel ruolo  di  professore
di prima fascia e, a parita' di anzianita' nel  ruolo,  il  candidato
con maggiore anzianita' anagrafica.  In  ognuna  delle  votazioni  si
procede comunque allo spoglio dei voti. 
    11. Il rettore nomina con proprio decreto il pro rettore vicario,
scelto tra i professori di ruolo di prima fascia che abbiano optato o
che optino per il tempo pieno, che  lo  supplisce  in  tutte  le  sue
funzioni in caso di impedimento temporaneo o di assenza, nonche',  in
caso di  cessazione  anticipata  dall'ufficio,  fino  all'entrata  in
carica del nuovo eletto. In tutti i suddetti casi,  spettano  al  pro
rettore vicario i poteri, i diritti e gli obblighi del titolare della
carica. Il rettore puo' nominare con proprio decreto, tra i  docenti,
uno o piu' pro rettori con deleghe specifiche. 
    12. Nell'esercizio delle sue funzioni il rettore  puo'  avvalersi
di delegati nominati con proprio decreto, nel quale sono precisati  i
compiti e i settori di competenza. I delegati rispondono direttamente
al rettore del loro operato relativamente ai compiti loro attribuiti. 
    13. Il  rettore  ha  diritto  a  una  limitazione  dell'attivita'
didattica, ai sensi dell'art. 13, comma 2 del decreto del  presidente
della Repubblica n. 382/80. Tale diritto  viene  esercitato  mediante
comunicazione dell'opzione al senato accademico  e  al  consiglio  di
amministrazione, all'inizio di ogni anno accademico.