Art. 9. Senato accademico 1. Il senato accademico e' l'organo collegiale di indirizzo politico e programmazione che opera per lo sviluppo dell'Ateneo, esercitando funzioni di coordinamento e formulando proposte e pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti. 2. Il senato accademico, in particolare: 2.1 formula proposte ed esprime pareri obbligatori per l'istituzione, l'attivazione, la modifica o la soppressione di corsi o altre attivita' didattiche, nonche' di sedi, dipartimenti e scuole; 2.2 approva il regolamento generale di Ateneo secondo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 39 del presente statuto; 2.3 approva, con parere favorevole del consiglio di amministrazione, i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, nonche' il regolamento didattico di Ateneo, secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 39 del presente Statuto; 2.4 approva, con parere favorevole del consiglio di amministrazione, il codice etico dell'Ateneo; 2.5 esprime parere obbligatorio sul bilancio di previsione, annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'Universita'; 2.6 esprime parere obbligatorio su tasse, contributi e borse di studio per gli studenti; 2.7 esprime parere obbligatorio sulla costituzione del nucleo di valutazione e propone al rettore i componenti del presidio della qualita' di Ateneo; 2.8 ha competenza, con maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, a proporre al corpo elettorale, secondo le modalita' regolamentari, mozione di sfiducia al rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato; 2.9 formula proposte e pareri obbligatori sul documento di programmazione triennale di Ateneo; 2.10 approva le modifiche allo statuto secondo quanto disposto dall'art. 45 del presente statuto; 2.11 designa i membri esterni del consiglio di amministrazione, proposti da apposita commissione interna, composta da cinque membri, di cui fa parte il rettore; 2.12 delibera i componenti del collegio di disciplina costituito ai sensi dell'art. 10 della legge n. 240/2010; 2.13 decide, su proposta del rettore, sulle violazioni del codice etico, qualora queste non ricadano sotto la competenza del collegio di disciplina. 3. Il senato accademico esercita tutte le attribuzioni previste dallo statuto, dagli atti normativi dell'Ateneo e dalla legge. 4. Per la validita' delle sedute del senato accademico e' necessario che intervenga la maggioranza assoluta dei componenti dell'organo. Gli assenti, anche se giustificati, non concorrono ai fini del raggiungimento dei quorum strutturali. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto: in caso di parita' prevale il voto del presidente. 5. Il senato accademico e' composto: a) dal rettore che lo presiede; b) da tutti i direttori di dipartimento, qualora i dipartimenti siano in numero inferiore o uguale a dodici. Qualora il numero dei dipartimenti sia superiore a dodici, si procedera' all'elezione dei dodici direttori che entreranno a far parte del senato accademico secondo le modalita' di cui all'apposito regolamento; c) da otto rappresentanti del personale docente, eletti secondo le modalita' di cui all'apposito regolamento; d) da tre rappresentanti del personale tecnico amministrativo, eletti secondo le modalita' di cui all'apposito regolamento; e) da cinque rappresentanti degli studenti, eletti secondo le modalita' di cui all'apposito regolamento. 6. Le rappresentanze dei docenti nel senato accademico devono rispecchiare le quattro aree culturali di Ateneo indicate nell'allegato al presente statuto. 7. Con apposito regolamento sono definite le procedure elettorali per l'individuazione di due rappresentanti in ogni Area. 8. Le candidature e la successiva costituzione dell'organo devono garantire, ove possibile, un equilibrio di genere ai sensi dell'art. 1, comma 3, del presente Statuto. 9. I membri del senato accademico sono nominati con decreto del rettore per quattro anni, esclusi i direttori che ne fanno parte per il periodo corrispondente alla loro carica e non possono essere rieletti consecutivamente piu' di una volta. La rappresentanza studentesca e' nominata per un massimo di due anni rinnovabile per una sola volta. 10. L'elettorato passivo, per la rappresentanza studentesca, e' attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Universita'. 11. I membri del senato accademico decadono qualora non partecipino con continuita' alle sedute, secondo modalita' e termini previsti dall'apposita disciplina dettata dal regolamento generale di Ateneo e secondo le conseguenti modalita' previste dal regolamento dell'organo. 12. Alle sedute del senato partecipano il pro rettore vicario e il direttore generale senza diritto di voto.