Art. 10. Funzionamento dell'Assemblea ordinaria 1. L'Assemblea e' convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. 2. La convocazione ha luogo mediante posta elettronica certificata inviata ai consorziati almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea e mediante avviso depositato presso la sede del Consorzio, divulgato attraverso il relativo sito web almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'assemblea. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e, eventualmente, ad almeno ventiquattro ore di distanza da tale data, della seconda convocazione, salvo il caso di particolare urgenza in cui deve comunque essere osservato il termine minimo di cinque giorni. 3. In alternativa, la convocazione ha luogo a mezzo lettera raccomandata o telefax, inviati ai consorziati, almeno quindici giorni prima dell'adunanza, salvo il caso di particolare urgenza in cui deve comunque essere osservato il termine minimo di cinque giorni. 4. L'Assemblea e' convocata dal consiglio di amministrazione quando lo ritenga necessario. La convocazione puo' essere richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, anche da un numero di consorziati detentori, sulla base della ripartizione effettuata dall'ultima assemblea, almeno di un quinto di tutte le quote di partecipazione al Consorzio. 5. La convocazione dell'assemblea puo' anche avvenire su richiesta dal Collegio sindacale. In tale caso il consiglio di amministrazione e' tenuto a procedere alla convocazione dell'Assemblea entro dieci giorni dalla richiesta. 6. Il consorziato partecipa all'assemblea in persona del legale rappresentante o di un proprio delegato. Il consorziato puo' farsi rappresentare con delega scritta, da conservarsi da parte del Consorzio. Non sono ammesse piu' di 10 (dieci) deleghe alla stessa persona. Tali limiti non si applicano alle associazioni imprenditoriali di categoria. 7. E' ammessa la partecipazione anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. 8. L'assemblea e' validamente costituita, in prima convocazione, quando i rappresentanti delle imprese consorziate presenti costituiscono piu' della meta' delle quote consortili complessivamente sottoscritte ed, in seconda convocazione, qualunque sia la percentuale di quote consortili rappresentate dai partecipanti. 9. Ogni consorziato esprime nell'assemblea un numero di voti pari alle proprie quote di partecipazione al Consorzio. Con regolamento consortile adottato a norma del successivo art. 19 sono determinate le modalita' operative volte ad assicurare il rispetto del presente comma. 10. L'assemblea delibera in sede ordinaria con la maggioranza dei voti presenti, anche per delega. 11. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del CoReVe o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente ovvero, in assenza del Vicepresidente, dal consigliere piu' anziano. 12. La rappresentanza puo' essere conferita per singole assemblee, con effetto anche per la convocazione successiva per quelle convocate durante un periodo espressamente indicato dal consorziato nella delega, comunque non superiore a tre anni. In mancanza di indicazioni espresse, la delega si intende conferita per la singola assemblea. E' sempre ammessa la revoca della delega, che deve essere comunicata per iscritto dal delegante al delegato e al Consorzio. 13. La rappresentanza non puo' essere conferita agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti del Consorzio.