Art. 13. Funzionamento del Consiglio di Amministrazione 1. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del consiglio di amministrazione sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione e' stato ricostituito. 2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un componente del consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirlo esclusivamente tramite cooptazione di altro consigliere in rappresentanza della categoria di appartenenza del predecessore, con apposita deliberazione, sentito il Collegio sindacale, al fine di consentire il rispetto del criterio di rappresentativita' indicato nel precedente art. 12, comma 1. Il consigliere cosi' nominato resta in carica fino all'assemblea successiva. 3. Qualora, per qualunque ragione, venga a cessare dalla carica la meta' o piu' dei consiglieri eletti, quelli rimasti in carica convocano d'urgenza l'assemblea affinche' provveda alla sostituzione dei consiglieri cessati. Se vengono a cessare tutti i consiglieri, l'assemblea per la ricostituzione dell'organo e' immediatamente convocata dal Collegio sindacale o, in mancanza, anche da un solo consorziato. 4. Il diritto di revoca dei consiglieri spetta all'Assemblea; tale diritto puo' essere esercitato solo per giusta causa. 5. Il consiglio di amministrazione e' convocato mediante invito scritto dal Presidente e, in caso di assenza od impedimento, dal Vicepresidente almeno ogni trimestre e tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri. In tale ultimo caso il Consiglio viene convocato entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. 6. La convocazione deve essere fatta per iscritto, con e-mail, o con Posta elettronica certificata, o con lettera raccomandata o con fax, e deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione. La convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno sette giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. 7. Le riunioni del consiglio di amministrazione, se regolarmente convocate, sono valide quando vi sia la presenza di almeno cinque componenti. La riunione si considera altresi' valida allorche', anche in assenza di formale convocazione, sono presenti tutti gli amministratori e tutti i componenti effettivi del Collegio sindacale. 8. Le riunioni del consiglio possono avere luogo sia nella sede del Consorzio sia altrove purche' in Italia. Le adunanze del consiglio di amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificati questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede ai sensi del successivo comma 10, e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale scritto sul libro. 9. Per la validita' delle deliberazioni e' necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del Presidente ovvero, in sua assenza o impedimento, del Vicepresidente. 10. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vicepresidente o dal consigliere piu' anziano, in caso di assenza del Vicepresidente. 11. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno nonche' un emolumento, se deliberati dall'assemblea ai sensi di quanto previsto al precedente art. 9, comma 2, lettera g). 12. Il verbale della riunione del consiglio e' redatto dal segretario del consiglio di amministrazione, che assiste alla riunione e che e' nominato da chi presiede il consiglio stesso. Il verbale della riunione del consiglio e' sottoscritto da chi lo presiede e dal segretario. 13. Non e' ammessa la delega neanche ad un altro componente del consiglio. 14. Gli amministratori sono tenuti ad esercitare le loro funzioni nell'esclusivo interesse del Consorzio ed in maniera imparziale ed indipendente.