Art. 15. Collegio sindacale 1. Il Collegio sindacale e' composto di tre membri effettivi e due supplenti. Uno dei componenti effettivi e uno dei supplenti sono designati dal MATTM e dal MISE, tra i dipendenti dei detti Ministeri. Gli altri componenti effettivi e supplenti sono eletti dall'Assemblea tra professionisti iscritti al registro dei revisori contabili. 2. Nel caso di mancata nomina del sindaco effettivo da parte del MATTM e del MISE, il sindaco supplente di nomina assembleare subentrera' nella carica di terzo sindaco effettivo del Collegio sindacale sino all'avvenuta nomina da parte del MATTM e del MISE. 3. I sindaci restano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. 4. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, la relativa sostituzione ha luogo a mezzo dei sindaci supplenti. Il sindaco nominato in sostituzione resta in carica fino all'Assemblea successiva. 5. Il diritto di revoca dei sindaci spetta all'Assemblea che lo esercita per giusta causa. 6. Il Collegio sindacale: i. controlla la gestione del Consorzio; ii. vigila sull'osservanza della legge, del presente Statuto e del regolamento consortile, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento; iii. redige annualmente la relazione di competenza a commento del bilancio consuntivo. 7. I sindaci partecipano alle sedute dell'assemblea ed alle riunioni del consiglio di amministrazione. Possono, inoltre chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni consortili o su determinati affari e possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. 8. Ai sindaci spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno nonche' un emolumento se deliberati dall'assemblea al sensi di quanto previsto al precedente art. 9, comma 2, lettera g).