(Allegato 1-art. 17)
                              Art. 17. 
 
                         Direttore generale 
 
    1. L'incarico di Direttore generale e' conferito dal consiglio di
amministrazione, su proposta del  Presidente,  a  persona  che  abbia
maturato significative esperienze di tipo manageriale. 
    2. Il rapporto di lavoro del Direttore generale e'  regolato  dal
contratto di diritto privato. 
    3.  Le  funzioni  e  le  deleghe  del  Direttore  generale   sono
determinate  dal  consiglio  di  amministrazione.  In  ogni  caso  il
Direttore generale: 
      a) coadiuva il Presidente nell'esecuzione  delle  deliberazioni
degli organi consortili; 
      b) effettua  le  operazioni  correnti  amministrative,  civili,
commerciali e fiscali, queste ultime anche con riguardo all'eventuale
contenzioso, necessarie per  assicurare  il  buon  funzionamento  del
Consorzio; 
      c) gestisce i rapporti con le banche e gli enti previdenziali; 
      d) assume, nel rispetto dell'organico stabilito  dal  consiglio
di amministrazione, il personale dipendente ivi inclusi i dirigenti e
quadri. 
    L'assunzione ed il licenziamento del singolo dirigente  e  quadro
sono  soggetti  alla  preventiva  autorizzazione  del  consiglio   di
amministrazione; 
      e) cura, in accordo con il Presidente, i rapporti ordinari  con
i consorziati, le istituzioni, le  autorita',  il  CONAI,  gli  altri
consorzi e soggetti previsti dagli  articoli  223  e  221,  comma  3,
lettere a) e c) del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  gli
altri terzi. 
    4. Il Direttore generale partecipa alle riunioni dell'assemblea e
del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto. 
    5. Il Direttore generale firma la corrispondenza  del  Consorzio,
salva altresi' la possibilita' di ricevere  dal  Presidente,  a  cio'
autorizzato dal consiglio di amministrazione, specifiche procure  per
singoli atti o categorie di atti.