(Allegato 1-art. 9)
                               Art. 9. 
 
          Composizione e funzioni dell'Assemblea ordinaria 
 
    1.  Ogni  consorziato  ha  diritto   ad   un   numero   di   voti
nell'assemblea pari al numero delle proprie quote  di  partecipazione
al CoReVe. Possono esercitare il diritto di  voto  i  consorziati  in
regola  con  l'adempimento  degli  obblighi  consortili  previsti  al
precedente art. 7. 
    2. L'assemblea ordinaria: 
      a) elegge i componenti del consiglio di amministrazione; 
      b) elegge due componenti effettivi e uno supplente, nonche'  il
Presidente del Collegio sindacale; 
      c) delibera l'affidamento dell'incarico della revisione  legale
dei conti al Collegio sindacale o ad una societa'  di  revisione,  ai
sensi del successivo art. 16; 
      d) approva il bilancio  preventivo  annuale,  accompagnato  dai
documenti previsti al successivo art. 18,  comma  4,  e  il  bilancio
consuntivo annuale accompagnato dai documenti previsti al  successivo
art. 18, comma 6; 
      e) approva i programmi  di  attivita'  e  di  investimento  del
Consorzio; 
      f) determina il valore unitario delle quote  di  partecipazione
al Consorzio; 
      g) delibera circa l'eventuale assegnazione di un'indennita'  di
carica al Presidente ed al Vicepresidente dell'emolumento annuale e/o
l'indennita' di seduta ai componenti del Consiglio di Amministrazione
e del Collegio sindacale; 
      h)  delibera  su  tutti  gli  altri  argomenti  attinenti  alla
gestione del Consorzio riservati alla  sua  competenza  dal  presente
Statuto o dalla legge  e  su  quelli  sottoposti  al  suo  esame  dal
consiglio di amministrazione; 
      i) delibera l'eventuale contributo annuo previsto ai precedente
art. 6, comma 2, lettera a), per  il  perseguimento  delle  finalita'
statutarie; 
      j) approva la relazione sulla gestione, il piano  specifico  di
prevenzione,  nonche'  i  risultati  conseguiti  nel  riciclo  e  nel
recupero dei rifiuti di imballaggi, di cui all'art. 3, comma 10; 
      k) delibera ogni opportuno provvedimento  in  merito  ai  mezzi
finanziari menzionati al precedente art. 6.