Art. 10. Enti attuatori 1. Per la realizzazione delle attivita' disciplinate dalle presenti Linee guida, l'ente locale puo' avvalersi di uno o piu' enti attuatori, selezionati attraverso procedure espletate nel rispetto del codice degli appalti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e della normativa regionale di settore. 2. Gli enti attuatori devono possedere un'esperienza almeno biennale e consecutiva nell'ultimo quinquennio nell'accoglienza degli stranieri e una specifica esperienza nell'accoglienza di minori in stato di abbandono per i progetti dedicati ai minori stranieri non accompagnati, debitamente documentate. 3. L'ente locale che intende avvalersi di uno o piu' enti attuatori comunica alla Direzione centrale, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di ammissione al finanziamento, l'avvio della procedura ad evidenza pubblica. 4. Nel caso in cui gli enti attuatori si costituiscono in consorzio, ovvero in ATI/ATS/RTI (associazione temporanea di impresa/associazione temporanea di scopo/raggruppamento temporaneo di impresa), il requisito della pluriennale e consecutiva esperienza nel settore di attivita' assegnata deve ricorrere per ciascuno degli enti consorziati, associati o raggruppati. 5. L'associazione o il raggruppamento degli enti attuatori possono essere formalizzati anche successivamente all'ammissione dell'ente locale al finanziamento, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni.