Art. 11. Capacita' dei servizi di accoglienza 1. Ciascun progetto di accoglienza assicura una disponibilita' non inferiore a dieci posti, per ciascuna delle tipologie indicate all'art. 7, comma 3. La capacita' recettiva di ciascuna struttura di accoglienza non puo' di norma superare i cinquanta posti, salva autorizzazione della Direzione centrale. 2. Al fine di rendere compatibile la realizzazione delle misure di accoglienza con la sostenibilita' dei servizi locali, i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, sui cui territori insistono le strutture di accoglienza, sono tenuti a fare riferimento ai seguenti tetti massimi di posti attivabili: a) dieci posti di accoglienza sul territorio di comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti; b) quindici posti di accoglienza sul territorio di comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti; c) trenta posti di accoglienza sul territorio di comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti; d) quaranta posti di accoglienza sul territorio di comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti; e) cinquanta posti di accoglienza sul territorio di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti. 3. I limiti di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai progetti ammessi alla prosecuzione ai sensi del decreto ministeriale 10 agosto 2016. 4. Se la proposta progettuale e' presentata da enti locali in forma associata, si tiene conto del numero complessivo di abitanti degli enti che aderiscono al progetto. 5. Il Servizio centrale procede all'inserimento dei beneficiari nel Siproimi tenendo conto delle esigenze e delle richieste avanzate dall'ente locale titolare del progetto che e' tenuto comunque a garantire una capacita' ricettiva non inferiore al 20% per le esigenze di accoglienza della rete individuate dal Servizio centrale.